Anche se un condomino è moroso nel pagamento delle bollette del servizio idrico, e anche se l'assemblea condominiale delibera a maggioranza di escluderlo dai servizi comuni, il Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 15 settembre 2017, appena depositata in Cancelleria, ha stabilito che non può essere privato della fornitura dell'acqua. Questo in quanto l'acqua costituisce un bene primario essenziale alla vita e, per tale motivo tutti, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche e sociali, hanno diritto di goderne e di usufruirne. Vediamo di capire meglio i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato i giudici ad emettere questa ordinanza che promette di far discutere e di riaprire il dibattito intorno all'acqua come bene pubblico essenziale.

La giurisprudenza attuale sul servizio idrico

In effetti, questa del Tribunale di Bologna è soltanto l'ultima, in ordine di tempo, di una serie di sentenze dei giudici di merito che hanno sostenuto l'interpretazione in base alla quale la disponibilità gratuita e costante dell'acqua sia un diritto costituzionalmente garantito, in quanto l'acqua influisce direttamente sull'integrità fisica e la salute dell'individuo. Di conseguenza, l'eventuale distacco dai servizi comuni, anche se giustificato per altre forniture, come ad esempio la corrente elettrica (principio sostenuto anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione), non sarebbe estensibile al caso del servizio idrico per i motivi appena citati.

Secondo il tribunale, oltre alla tutela costituzionale si può fare riferimento anche ad una disposizione di legge ordinaria per confermare questa interpretazione, e precisamente il Dpcm del 29 agosto 2016 che ha stabilito in 50 litri pro capite il fabbisogno minimo giornaliero che il gestore del servizio idrico deve garantire a tutti gli utenti anche a quelli che versino in difficoltà economiche o in stato di indigenza.

Il caso alla base della decisione del Tribunale

Il Tribunale di Bologna si è trovato di fronte al caso di un amministratore di Condominio che aveva avviato un'azione esecutiva nei confronti di una condomina morosa nel pagamento delle bollette idriche da diverso tempo. La signora, inoltre, risultava debitrice nei confronti di un'istituto di credito per degli importi notevoli e nei confronti del quale la condomina morosa aveva già ricevuto un decreto ingiuntivo per diverse rate del prestito concesso dalla banca andate scadute. L'erogazione del finanziamento era infatti stata concessa per pagare dei debiti pregressi derivanti proprio da forti consumi idrici e di riscaldamento effettuati dall'affittuario dell'immobile. L'amministratore aveva, quindi, chiesto al Tribunale di avviare con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile l'interruzione del servizio di fornitura idrica. Il Tribunale, però, ha rigettato il ricorso per i motivi sopra esposti senza emettere neanche la condanna alle spese per la mancata costituzione delle parti resistenti.