Secondo la Cassazione, è lecito filmare la vicina se fa la doccia senza tende. Questa la decisione dei giudici della Corte di Appello di Milano sul caso di un 37enne, accusato di violazione della privacy per aver filmato e fotografato una vicina uscita dal bagno con la finestra non dotata di tende e altri generi di arredamento utili ad oscurare la visuale di terzi. All'uomo è infatti 'bastato' un cellulare per riprendere, senza alcuna sovrapposizione di tende o di vetri schermati, la signora confinante.

Le parole della Cassazione

L'imputato è stato condannato a circa 2 anni e mezzo di reclusione, con l'accusa di aver filmato le dipendenti mentre si cambiavano negli spogliatoi del suo bar, ma anche per aver abusato di una bambina di dieci anni.

Oltre a tali reati, per i quali, lo ribadiamo, il 37enne è stato condannato, sull'uomo pendeva anche l'accusa di violazione della privacy proprio per aver filmato una vicina di casa, non coperta da alcun tipo di abito poiché appena uscita dalla doccia. Per tale gesto l'uomo aveva ricevuto una condanna di due mesi di carcere, stabilita dal Tribunale di Busto Arsizio. La sentenza è però stata successivamente impugnata dalla Corte di Appello di Milano, con la difesa restia ad accettare l'accusa di 'indebita realizzazione di fotografie e di filmati'.

E' stata la stessa difesa dell'uomo così a far notare che la persona offesa non si era preoccupata dal coprire le proprie parti intime, seppur consapevole che la sua abitazione (ovvero la camera nella quale è situato il bagno) era priva di oscuranti o tende.

Per la difesa è questo ciò che conferma l'insussistenza dell'accusa di lesioni alla riservatezza, ed in realtà la Corte di Appello di Milano l'ha successivamente confermato nella sentenza.

La tesi della difesa ha convinto i giudici

La tesi portata avanti dalla difesa è stata infatti sufficiente a convincere i giudici, i quali hanno sottolineato inoltre che l'imputato non ha adottato alcun accorgimento nel filmare la vicina, utilizzando solamente ciò che aveva a portata di mano, il suo cellulare.

Per tale motivo è da escludere il reato di interferenza nella vita privata della persona offesa, che non può contestare la sottrazione di foto riguardanti comportamenti svolti nella vita privata.

L'atteggiamento della donna, infatti, è stato tale da mettere in condizioni potenzialmente chiunque dall'osservarla priva di vestiti nel suo bagno.

Così come conferma la sentenza della Cassazione, la tutela del domicilio è infatti limitata solamente a ciò che si fà nei luoghi di dimora privata in determinate condizioni tali da rendere il gesto compiuto tendenzialmente non visibile a terzi.