Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha respinto il ricorso presentato dalla biathleta italiana Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria inflittale da NADO Italia per positività al letrozolo. La decisione, comunicata l’11 febbraio 2026, ha dichiarato il TAS privo di giurisdizione sul caso.
Il pronunciamento del TAS
Secondo il TAS, il ricorso di Passler non rientrava nella sua competenza procedurale. L’atleta, infatti, non avrebbe ancora esaurito i rimedi interni previsti da NADO Italia. In particolare, la mancata presentazione di un ricorso al Tribunale Nazionale Antidoping (NADT) e la conseguente assenza di una decisione da parte di quest’ultimo, precludono l’appello alla Divisione ad hoc del TAS.
Di conseguenza, il tribunale sportivo non si è pronunciato nel merito della sospensione.
Conseguenze e prossimi passi
La sospensione provvisoria rimane quindi in vigore. Per Rebecca Passler si apre un’ultima possibilità: presentare ricorso alla Corte d’appello antidoping (NADAB) entro la scadenza perentoria del 12 febbraio 2026. In assenza di tale ricorso, la sospensione diverrà definitiva.
Il contesto della sospensione
La sospensione era stata comminata il 2 febbraio 2026, a seguito di un test antidoping risultato positivo al letrozolo. Passler aveva dichiarato che si trattava di un caso di contaminazione involontaria, escludendo dolo o negligenza. L’atleta aveva richiesto l’annullamento del provvedimento per poter partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026.
La Divisione ad hoc del TAS ha confermato la propria incompetenza giurisdizionale, ribadendo la necessità per l’atleta di rivolgersi preliminarmente al NADT e, successivamente, qualora l’esito fosse stato sfavorevole, al NADAB entro i termini stabiliti. Il ricorso al TAS è stato pertanto considerato prematuro e proceduralmente inammissibile.