È stato respinto il trasferimento di un maresciallo trentenne dell’Esercito, in servizio presso il 28° Reggimento “Pavia” di Pesaro. La richiesta, finalizzata a seguire il figlio appena nato, è stata negata dallo Stato Maggiore e la decisione è stata confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) delle Marche.

Il maresciallo e la sua richiesta

Il militare aveva avanzato una richiesta di assegnazione temporanea per tre anni a Pescara, città di residenza della sua famiglia, invocando i benefici previsti per i genitori. La sua istanza, tuttavia, si è scontrata con le prevalenti esigenze operative dell’Esercito.

Le motivazioni del diniego

Lo Stato Maggiore ha motivato il rifiuto evidenziando che il reparto di appartenenza del maresciallo rappresenta l’unico in tutta l’Arma dotato delle sue specifiche competenze. Il reggimento, inoltre, soffre già di una carenza di organico, con tre unità mancanti proprio nella specialità del militare, il cui profilo è stato definito “infungibile”, ovvero non sostituibile. La difesa valuta ora il ricorso al Consiglio di Stato. "La tutela della famiglia e dell'interesse del minore è un valore costituzionale primario e non secondario", commenta l'avvocato, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale

La decisione del Tar delle Marche

Il Tar delle Marche, con una sentenza dell’11 marzo 2026, ha rigettato il ricorso presentato dal maresciallo.

I giudici hanno ritenuto che le esigenze operative “eccezionali” del reparto debbano prevalere sulla richiesta di trasferimento del militare, confermando la validità del diniego basato sulla necessità di garantire l’operatività del reparto.