La Corte Costituzionale ha stabilito che il Ministero della Giustizia deve trasmettere immediatamente al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale (CPI). Questa decisione nasce dal caso del generale libico Osama Njeem Almasri, arrestato in Italia il 19 gennaio 2025 su mandato della CPI ma scarcerato e rimpatriato due giorni dopo per «mancata trasmissione degli atti da parte del Ministro della giustizia».

La questione di legittimità era stata sollevata dalla quarta sezione penale della Corte d'Appello di Roma, contestando la disciplina della cooperazione con la CPI.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, poiché non prevedevano l'obbligo di trasmissione senza ritardo delle richieste della CPI, consentendo un diniego solo con dichiarazione motivata per la tutela di principi costituzionali preminenti.

La motivazione della Consulta

La Corte Costituzionale ha evidenziato che la normativa precedente attribuiva al Ministro della Giustizia un ruolo esclusivo nella cooperazione con la CPI, senza parametri o limiti temporali chiari, favorendo l'inerzia. La Consulta ha criticato l'assenza di «canoni qualificati di immediatezza», affermando che il sistema «mina in radice l'adeguatezza delle procedure interne» nella repressione dei crimini più gravi, che «non tollera né rallentamenti o ritardi [...] né prese di posizione tacite [...] né, a fortiori, indugi arbitrari».

La Corte ha specificato che all'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della CPI deve corrispondere, con eguale immediatezza, l'obbligo di esternare le ragioni di diniego. Tali dinieghi sono considerati «ipotesi eccezionali» e possono interferire solo con «i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all'identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)».

Gli effetti della sentenza sulla cooperazione internazionale

La sentenza n. 143 della Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità degli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, per l'assenza dell'obbligo di trasmissione immediata delle richieste della CPI. La pronuncia impone che tali richieste siano ora trasmesse senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma.

Il sistema precedente, con il ruolo esclusivo del Ministro senza criteri chiari, rendeva la cooperazione vulnerabile a inerzie e ritardi, in contrasto con gli obblighi internazionali dello Statuto di Roma. Un eventuale diniego ministeriale sarà ammesso solo in casi eccezionali, motivato tempestivamente e basato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali preminenti.