Una delle maggiori novità della cd. Riforma Fornero del Lavoro (L.92/2012) è l’ASPI, ossia l’Assicurazione Sociale per l’Impiego che sostituirà, in pratica, l’Indennità di Disoccupazione e, dal 2017, rimpiazzerà completamente la mobilità. Essa spetterà a partire dell’ottavo giorno successivo alla data di chiusura del rapporto di lavoro. Il diritto a percepire l’ASPI sorge quando ci sono le seguenti condizioni: due anni di assicurazione ed almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Come viene calcolata
La misura dell’ASPI viene calcolata sulla retribuzione media mensile dell’ultimo biennio utile ai fini contribuitivi e l’importo massimo non potrà superare il limite previsto per l’importo della CIG straordinaria per l’anno 2012, che è di 1.119,32 euro.
Il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo del contributo che dovrà essere versato all’Inps e l’ASPI, il cui importo sarà uguale alla metà del trattamento iniziale dell’assegno nella misura per ogni 12 mesi di anzianità del lavoratore fino al massimo di 36 mesi.
L’indennità viene erogata tramite domanda da effettuare all’Inps nel periodo intercorrente al giorno successivo della data di cessazione del rapporto di lavoro fino al termine massimo di 2 mesi. Il numero di settimane di fruizione dell’ASPI sarà uguale alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno e se il lavoratore dovesse essere assunto, l’ASPI sarà congelata al massimo per 6 mesi, mentre i contributi che il nuovo datore di lavoro ha versato saranno utili ai fini del ricalcolo dell’ASPI.