Il 12 febbraio 2013 è la data prevista dal Governo per la partenza della nuova normativa che introdurrà il principio dell'acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione sollevando di fatto il professionista che cura la pratica di concessione dall'obbligo di produrre e allegare alle istanze doppioni inutili.

Questa ennesima accelerazione degli obblighi di competenza della pubblica amministrazione e la riduzione degli oneri per i privati, introdotti  nella legge 134/2012 segna una pietra miliare e una svolta decisiva nello snellimento  delle procedure burocratiche e ci si augura possa rappresentare un motivo di rilancio del settore dell’edilizia.

Per il rilascio del permesso di costruire, per esempio, lo Sportello Unico acquisisce direttamente o mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio per la realizzazione dell'intervento edilizio, tra i quali: 

- parere della ASL nei casi in cui non sia possibile autocertificare;

- parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

- autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione (ex Genio Civile) per le costruzioni in zone sismiche;

- assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato e stabilimenti militari;

- autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;

- autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo;

- atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;

- parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

- assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

- nulla osta dell’autorità competente in materia di aree naturali protette.