L'Imu chiama agli sportelli tutti iproprietari di immobili e la direttiva è quella del versamento indue rate: la prima inerente all'anticipo con termine il 17 giugno 2013, laseconda inerente alla liquidazione da pagare entro il 16 dicembre.

È fattibile pagare il tributo in unasola risoluzione, entro la scadenza di versamento dell'anticipo, manon è raccomandabile considerando, che i Comuni possono rincararel'imposta.

Le date da ricordare sono quella del 17giugno e quella del 16 dicembre, ma non sono le sole; la più vicinatermina il 16 maggio, data che costituisce l'ultima scadenza per ledisposizioni dei Comuni, che stabiliscono le quote delle tasse.Queste devono essere stampate sul sito del Dipartimento delleFinanze, per essere valide nella sezione di pagamento dell'anticipo.

I Comuni devono spedire le disposizionial Ministero dell'Economia entro l'imminente 9 maggio. Per i Comuni,che non saranno il grado di spedire le disposizioni in tempo, ilpagamento della prima rata dell'IMU, dovrà essere fatta nel criteriodi valutazione pari al 50% della tassa dovuta, conteggiata sulla basedella quota e delle riduzioni in corso, per il conteggio della tassatotale del 2012.

I Comuni, per tutelare il recupero deipropri bilanci, hanno la facoltà di mutare le quote inerenti aicontributi di propria appartenenza, anche dopo il consenso deibilanci, sino al 30 settembre. Per questa ragione, bisognerà stareattenti a ulteriori varianti alle quote. I Comuni, entro il 9novembre dovranno ancora una volta comunicare al Mef, le disposizionisull'IMU, che verranno pubblicati sul sito Internet entro il 16novembre.

Nel caso che, ciò non avvenga, per il conteggio del saldosi dovrà valutare gli atti pubblicati in data 16 maggio ossia quelli del 2012.

E' opportuno, controllare accuratamentele disposizioni prese dai Comuni e pubblicate sul sito del Ministerodell'Economia e delle Finanze, soprattutto dopo gli ultimi annunci fatti da Enrico Letta nel discorso al Parlamento di oggi. Da tener presente che le variantieffettuate dai Comuni inerenti alla liquidazione della tassa, gravanosul conteggio totale dell'imposta. Al secondo pagamento, si dovràproseguire al conguaglio sulla prima rata pagata.