Sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge n° 83 del 2015 che recava disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione Giudiziaria. Tra i punti salienti del Decreto c’è la questione dei pignoramenti di stipendi e Pensioni da parte dei creditori e l'Inps ha spiegato le novità in una nota di questi giorni. In genere, quando uncreditore non può rivalersi sui beni del debitore perché questi non ha niente, si rivale sullo stipendio o sulla pensione.In Italia di esempi ne abbiamo parecchi: creditori che devono avviare le procedure di esecuzione forzata verso i debitori che devono difendere quel poco che hanno quando non riescono più a pagare i debiti.

Con la pubblicazione il decreto è stato convertito in Legge, quindiesecutivo. Ecco tutte le modifiche alla normativa sui pignoramenti di stipendi e pensioni con cui bisogna fare i conti oggi.

Pignoramenti pensioni

Ci sono due tipi di pignoramenti che un creditore può chiedere sulle pensioni percepite dai debitori. Si può chiedere di bloccare parte della pensione alla Banca dove è generalmente accreditata o direttamente all’Inps che la eroga. Prima del nuovo Decreto, era possibile pignorare tutto il conto corrente con qualsiasi somma depositata. Per i pignoramenti alla fonte invece, il massimo ammissibile fino a questa estate era pari ad 1/5 della pensione senza scendere sotto la soglia di 525,89 euro, somma che per la giurisprudenza rappresenta l’importo minimo per una condizione di vita accettabile.

Da oggi, per i pignoramenti del conto corrente, si potrà prelevare solo la parte eccedente di euro 1345,36pari atre volte l’assegno sociale. Questo per le pensioni accreditate in conto in data successiva all’avvenuta esecutività del pignoramento. Per somme accreditate precedentemente, invece, le regole sono quelle vecchie. Per i pignoramenti all’Inps, invece, l’importo pari ad una volta e mezza l’assegno sociale (672,78 euro) non è mai pignorabile.

L’esecuzione quindi può avvenire per la parte eccedente tale importo nella misura di 1/5. Le nuove procedure si applicano ad atti successivi al 27/06/2015, per quelli precedentivanno applicate le vecchie. Ad esempio, se un creditore fino a quella data poteva chiedere all’Inps di prelevare per suo conto 300 euro ad un pensionato debitore con assegno di 1500 euro (1/5), oggipotrà ottenere dallo stesso pensionato 165,44, cioè un quinto di 1500 meno 672,78.

Pignoramenti stipendio

Per i lavoratori dipendenti, fino all’entrata in vigore del Decreto, il creditore poteva pignorare un quinto dello stipendio. Per atti esecutivi successivi al 27/06/2015, le nuove norme hanno parzialmente modificato questi parametri. Le vecchie regole valgono ancora sia per azioni direttamente dal datore di lavoro e sia per iniziative verso la Banca di accredito dello stipendio. La novità è che per gli stipendi antecedenti la data del pignoramento, il creditore potrà chiedere il pignoramento solo della parte eccedente 3 volte l’assegno sociale, cioè 1345,56 euro. In parole povere, uno stipendio netto fino a questa somma non potrà mai essere pignorato. La materia è particolare perché la giurisprudenza deve ammortizzare il conflitto tra il diritto del creditore di riavere i suoi soldi ed il diritto del cittadino di avere il giusto necessario per una vita dignitosa sua e del suo nucleo familiare.