Dopo aver parlato delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n.139/2015, inerenti la redazione del bilancio di esercizio e consolidato, che concernono la sua struttura, i criteri di valutazione e l’informativa da fornire nella nota integrativa, ora alcune delucidazioni vanno fatte sugli specifici obblighi di bilancio cui sono tenute tutte le società in base alle dimensioni.

La "Riforma di bilancio" per le società di capitali, che ha recepito in Italia la direttiva UE, prevede un'ulteriore classificazione effettuata sulla base della classe dimensionale per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali.

Vengono previste 3 categorie di bilanci: unoordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni, e due bilanci abbreviato e super abbreviato,per le imprese di piccole dimensioni e le micro-imprese per minimizzare i costi amministrativi.

Le aziende di piccole dimensioni e le micro-imprese hanno comunque la possibilità di redigere il bilancio in forma ordinaria, rispettando i criteri di valutazione relativi alle imprese di medio-grandi dimensioni. Inoltre, le aziende di piccole dimensioni possono non applicare il metodo del costo ammortizzato introdotto dal D.Lgs. n.139/2015. Di conseguenza, possono iscrivere i titoli al costo di acquisto.

Bilancio abbreviato e super abbreviato per le piccole imprese

Il bilancio delle aziendedi medio-grandi dimensioni dovrà contenere anche il rendiconto finanziario e rappresentare i contratti derivati che non saranno nella nota integrativa. Le micro impreseche hanno 5 dipendenti, sono quelle che non superano il limiti del totale attivo di 175mila euro, e dei ricavi di 350mila euro per 2 esercizi consecutivi.

Il bilancio “super abbreviato” che possono depositare, non solo le esonera dalla redazione del rendiconto finanziario, ma le alleggerisce anche dal costo di vari adempimenti informativi. Inoltre,le micro-aziende non devono rilevare i derivati (di copertura e speculativi) in bilancio.

Le imprese di piccole dimensioni, quelle con 50 dipendenti, possono pubblicare quindi il bilancio abbreviato.

In questo caso siamo di fronte a quelle attività imprenditoriali che per 2 esercizi consecutivi non hanno superato i limiti del totale attivo di 4.400mila euro e dei ricavi di 8.800mila euro. Il loro bilancio d’esercizio sarà composto da schemi sintetici di stato patrimoniale e conto economico, e da una nota integrativa abbreviata.

Come cambia lo stato patrimoniale nel bilancio delle società di capitali?

Il D.Lgs. n.139/15 è intervenuto anche a modificare lo Stato Patrimoniale. Il contenuto rimane rigido, poiché ancora strutturato in macroclassi, in classi e voci. Il nuovo schema risulta ancora costituito da sezioni contrapposte dare-avere. La prima vera novità riguarda però il fatto che dal 1° gennaio 2016 le azioni proprie devono essere rilevate a decremento del patrimonio netto e non nell’attivo.

Previsto anche un arricchimento dello stato patrimoniale, che deve recare la descrizione dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Riguardo alle immobilizzazioni immateriali, la voce "Costi di sviluppo" prende il posto della voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità". Vengono poi modificati alcuni criteri di valutazione. In particolare, la scelta di iscrivere un’attività nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni, dipende dall’asset e dal motivo per il quale è stato acquisito. La classificazione dei debiti viene effettuata in base alla natura: commerciale o finanziaria. I conti d’ordine spariscono in calce allo stato patrimoniale. Essi troveranno specificazione solo nella nota integrativa. Per altre info fiscali, potete premere il tasto "segui" accanto al nome.