Il certificato di agibilità ha sempre avuto la funzione di certificare sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, risparmio energetico, salubrità degli edifici ma soprattutto la conformità edilizia e urbanistica dell'opera (art. 24, 1° comma DPR. 6 giugno 2001, n. 380). Il documento rilasciato dal comune non riveste quindi una funzione urbanistica, che attesta la regolarità urbanistica dell'immobile, ma certifica la capacità del bene immobile ad assolvere alla funzione economico-sociale per cui stato realizzato, assicurando al contempo la commerciabilità e il godimento.

Le modifiche intervenute sul certificato di agibilità

Il certificato di agibilità dunque è l'atto conclusivo del procedimento tecnico-amministrativo che porta alla realizzazione di opere edili. Ne consegue che il suo rilascio attesta che l'intervento è in regola con ogni normativa vigente e consente il suo immediato utilizzo così come richiesto. Per la verità in tema di agibilità già il Decreto del Fare (Legge 98/2013) ha previsto in primis la possibilità di una agibilità parziale anche su singole parti di un edificio purché funzionalmente autonome, se sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria e sono state completate le parti comuni dell’edificio. Il privato ha inoltre la possibilità di autocertificare l'agibilità invece che rivolgersi al Comune per richiederla, depositando inoltre la documentazione scritto-grafica necessaria.

Il governo ora invece ha in mente di eliminare definitivamente il certificato di agibilità che sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Tale misura è contenuta nel decreto competitività che porterà in breve a riformulare l’intera procedura per ottenere il nulla osta e le varie tipologie di controlli anche documentali.

Inoltre è prevista una maggiore trasparenza delle vendite immobiliari: sul sito dell’Agenzia del territorio dall’anno prossimo saranno disponibili i dati dei rogiti in forma elettronica, quindi con l’indicazione dell’immobile cui si riferiscono. Secondo il quotidiano ItaliaOggi, tali nuove norme hanno come obiettivo quello di rendere uniforme la procedura sull’agibilità degli edifici, oggi sottoposta a regimi differenziati tra una regione e l’altra.

Sarà valorizzato il collaudo statico (eliminandosi cosi duplicazioni di adempimenti) e il controllo ispettivo sull’opera poi realizzata. Le misure allo studio prevedono inoltre che il direttore lavori o, in sua mancanza, il professionista abilitato saranno i soli competenti ad attestare l’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza salubrità ed igiene.

Altra interessante novità riguarda il fatto che dopo la presentazione delle Scia saranno le regioni e i comuni a stabilire le modalità attraverso cui devono svolgersi i controlli sulle opere realizzate anche attraverso l’attività ispettiva

Conseguenze in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità

Riguardo agli effetti del mancato rilascio del certificato di agibilità è bene precisare che finora la recente giurisprudenza ha ritenuto che la mancanza dello stesso al momento della vendita di un immobile non comporta certamente la nullità del contratto (non vi è infatti alcuna norma ah hocche proibisca la venditadi abitazioni o edifici non agibili).

Inoltre tale mancanza non può dar luogo nemmeno ad una vendita 'aliud pro alio' ovvero alla alienazione di un immobile che non possiede i requisiti per ottenere la dichiarazione di agibilità. Ne consegue che non è possibile proporre l'azione di risoluzione di cui all'articolo 1453 cod. civ., bensì è possibile solo far valere una responsabilità contrattuale in capo al venditore, con una successiva richiesta di risarcimento danni per la ridotta commerciabilità dell’unità immobiliare. Per altre info sul tema potete premere il tasto segui