Nella prossima legge di bilancio 2107 viene previsto un ulteriore proroga della tassazione agevolata fino al 30 giugno 2017 sulle compravendite di immobili effettuate al termine di aste giudiziarie. L'imposta è pari a 200 euro ed è sostitutiva di quella di registro, ipotecaria e catastale. Sono però stati modificati rispetto all’idea iniziale i tempi di "accesso" nella nuova abitazione. In pratica chi acquista un immobile durante un'asta giudiziaria con l'intento di rivenderlo ha non più 2 anni, ma 5 anni di tempo per farlo. In tal caso non decadrà dal beneficio.

E’ irrilevante se l'acquirente è una persona fisica o giuridica: tale imposta, infatti, non è più quella, del 9% del valore di assegnazione del bene. Occorre precisare però che se dopo aver dichiarato di voler vendere espressamente il bene in sede di assegnazione, non si realizza tale proposito si dovrà pagare l'intero ammontare dell'imposta di registro, ipotecaria, oltre agli interessi di mora e ad una sanzione amministrativa.

Casa all’asta: cosa bisogna tenere a mente?

Tutti coloro che vogliono acquistare una casa attraverso un’asta pubblica, devono tenere a mente delle regole precise per non incorrere in fregature o spiacevoli sorprese invece di fare un buon affare. La prima cosa a cui si deve prestare molta attenzione è infatti la relazione di stima del perito e l’intero fascicolo dell’esecuzione immobiliare del procedimento di espropriazione.

In esse infatti potrebbero risultare informazioni comunque rilevanti che nell’ordinanza di vendita invece non sono presenti. E’ solo attraverso l'esame attento di tali atti che possono infatti emergere le reali caratteristiche del bene immobile in vendita. Ecco infatti che potrebbe venir fuori l’esistenza di diritti di terzi, altri oneri o la presenza di abusi edilizi, tutte circostanze che potrebbero essere contestate prima della vendita.

Qualora infatti esse dovessero essere scoperte in un momento successivo alla vendita, l’aggiudicatario dell’immobile all’asta non potrà lamentarsi del fatto che gli è stato venduto un bene difforme o che presenta vizi che ne diminuiscono notevolmente il valore. Il compratore infatti non potrà più chiedere la riduzione del prezzo o la restituzione della somme versati se una porzione della casa deve essere abbattuta per via di una manifesta difformità rispetto agli strumenti urbanistici o per assenza di autorizzazioni comunali.

Anche la Cassazione con una pronuncia ha fatto tale precisazione ( Cass. sent. n. 21480 del 25.10.2016.)

Aste: attenzione alla relazione di stima del consulente del giudice

Secondo la magistratura infatti deve considerarsi regolare e quindi valida la vendita all’asta del bene anche se parte dello stesso deve essere demolita e tale particolare non è menzionato nell’ordinanza di vendita e nella pubblicità sul web e commerciale. E per di più dopo la vendita non si può contestare nemmeno l’aggiudicazione.

Infatti dopo tale passaggio non si può rifiutare di pagare l’immobile solo perché l’ordinanza di vendita non parlava dell’ordine di demolizione parziale del bene. Dalla presente decisione deriva quindi che tutti gli interessati all’acquisto all’asta devono esaminare sia gli atti del processo, sia la relazione di stima per una migliore valutazione della reale convenienza o meno dell’affare.