Dopo la notifica della cartella di pagamento il debitore potrà aspettarsi un eventuale pignoramento che potrà avvenire solo entro un anno successivo alla notifica. Questo è quanto ha precisato una recentissima sentenza della Ctp Bologna (sent. n. 1339/16).
Termine di esecuzione del pignoramento
Il pignoramento può avvenire solo dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. A partire da tale giorno (sessantunesimo dopo la notifica della cartella) l’Agenzia di Riscossione (che da Luglio 2017 sarà assorbita dall’ Agenzia delle Entrate) potrà eseguire il pignoramento.
In effetti l’art. 50 del DPR 602/73 stabilisce che il pignoramento deve iniziare entro il termine di 1 anno dalla notifica della cartella (o accertamento esecutivo).
Decorso un anno l’Agenzia non potrà procedere al pignoramento a meno che non notifichi un atto di intimazione di pagamento con il quale intima il pagamento entro 5 giorni. In tal caso l’Agenzia dovrà procedere al pignoramento entro 180 giorni dalla notifica dell’intimazione. In caso contrario dovrà previamente notificare un nuova intimazione di pagamento che scadrà sempre nel medesimo termine di 180 giorni (simile all’atto di precetto nel processo civile che scade dopo 90 giorni).
Va ribadito che oltre ai predetti termini, l’Agente di riscossione deve rispettare anche quelli di prescrizione relativi alla tipologia del tributo-tassa oggetto del debito.
Il termine di prescrizione varia in funzione della fonte del debito: dieci anni in caso di Iva, irpef, Rai, tassa iscrizione camera commercio; 5 anni in caso di Tasi, tari, Imu, multe da circolazione stradale, Inps; 3 anni solo per il bollo auto. Quindi l’AdE dovrà comunque iniziare l’esecuzione entro questi termini, pena la prescrizione del debito. Dopo essere stato eseguito, invece, il pignoramento diviene inefficace se entro 200 giorni non avviene la prima vendita all’asta (incanto).
Nullità dell’intimazione di pagamento senza l’allegazione delle cartelle
Se l’intimazione di pagamento viene notificata dopo oltre un anno dalla notifica della cartella allora sarà nulla ove non contenga in allegato le cartelle esattoriali in essa richiamate.
La CTP Bologna con la medesima sentenza ha statuito che la omessa allegazione delle cartelle menzionate nell’intimazione di pagamento costituisce motivo di nullità per carenza di motivazione. La decisione si basa sul principio di chiarezza e di motivazione che deve risiedere in ogni atto proveniente dal Fisco, come peraltro previsto dall’ art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Difatti tale norma precisa che gli atti devono indicare con chiarezza i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione” e quindi afferma la Commissione che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
In definitiva l’Agente di Riscossione (dal luglio 2017 diverrà “Agenzia delle Entrate-Riscossione”) ha il dovere di specificare “le causali del recupero”, incluso “il procedimento attraverso il quale il concessionario è giunto alla quantificazione del credito”, in caso contrario l’atto sarà affetto da nullità per assenza di motivazione. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasto Segui accanto al nome.