Dal 1 luglio 2017 diventa obbligatoria la notifica ai contribuenti di atti e avvisi degli enti a mezzo posta elettronica certificata. E' infatti quanto disposto dal decreto legge n. 193/2016 che, introducendo tale novità, risolve il dibattito sulla regolarità o meno della notifica tramite la casella di PEC piuttosto che nella tradizionale forma cartacea. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.

La norma

Il Decreto Legge contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze" chiarisce infatti all’articolo 7 quater che, a partire dal 1° luglio 2017, gli atti impositivi potranno, ma non devono necessariamente, essere notificati solo via posta elettronica certificata.

E' di tutta evidenza la problematica inerente l'esistenza di una casella di posta elettronica certificata non più attiva, se pur comunicata ufficialmente, o ancora più ricorrente è la casistica delle PEC con spazio di ricezione insufficiente. In risposta a tale casistica la disciplina norma che, qualora la casella di posta risultasse inattiva, piena, non più valida o con ulteriori problemi di ricezione, l’ufficio mittente potrà sì fare ricorso alla tradizionale notifica tramite lettera raccomandata al destinatario, ma solo dopo aver tentato inutilmente un nuovo re-invio a mezzo PEC decorsi almeno sette giorni dal primo invio andato fallito. Solo se questo secondo invio ritornasse indietro si procederà al deposito telematico dell’atto nel sito di Infocamere con relativo avviso di pubblicazione.

Successivamente l'ente ne darà notizia al contribuente mediante classica raccomandata semplice.

Regolarità della notifica

La notifica inviata via PEC si considera effettuata e regolarmente trasmessa nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione. E' bene dunque incentivare il contribuente all'utilizzo frequente della propria casella PEC cosi da evitare di ritrovarsi con un atto non più impugnabile per scadenza dei termini di legge.