La Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 1070 del 2017 ha stabilito un'importante distinzione che va ad incidere direttamente sull'importo dell'assegno di mantenimento dei figli minori di coppie divorziate. Questo, perché chi è tenuto a versare il dovuto deve corrispondere le sole spese ordinarie e non anche quelle straordinarie. Quindi, non si tratta di una questione di lana caprina. Vediamo, perciò, su che basi fattuali e giuridiche gli Ermellini hanno preso la loro decisione.

I fatti alla base della decisione della Corte di Cassazione

I Supremi Giudici si sono trovati davanti il caso di una coppia, ovviamente divorziata, in cui il marito era tenuto a pagare l'assegno di mantenimento, cosa che non veniva contestata.

Ciò che ha portato i due di fronte al Giudice di legittimità è stata la richiesta da parte dall'ex moglie di vedersi versare dall'ex marito, oltre al normale assegno, anche degli importi ulteriori, riconosciuti dalla donna come straordinari, per delle spese sanitarie dei figli. Nello specifico si trattava di cure dentistiche, e per il versamento della retta della scuola materna privata. L'uomo è ricorso in Cassazione proprio contestando la straordinarietà della spesa e affermando che rientrassero già nell'importo corrisposto.

Le motivazioni della decisione

Con una decisione che, sicuramente, aprirà un profondo dibattito, anche giurisprudenziale, gli Ermellini hanno accolto, anche se solo parzialmente, le tesi del ricorrente.

Tanto più che, a detta dell'ex marito, il modesto importo del ticket pagato starebbe a dimostrare che le spese sostenute non erano improvvise ed urgenti e che, quindi, potevano essere adeguatamente programmate e sostenute all'interno del normale bilancio familiare. Mentre, per quanto riguarda il pagamento della retta scolastica i giudici hanno rigettato il ricorso dell'uomo.

Anche perché, in un primo momento, costui si era dichiarato d'accordo all'iscrizione.

Quali spese rientrano nel mantenimento

Come detto gli Ermellini hanno chiarito che per spese straordinarie che devono essere coperte da un'extra rispetto al normale assegno di mantenimento rientrano tutte quelle che per la loro rilevanza e imprevedibilità non attengono al consueto regime di vita dei figli e che se fossero poste a carico del solo genitore dovuto al pagamento potrebbero risultare in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 316 del Codice Civile.

Nello stesso tempo deve essere garantito il mantenimento dei figli e la loro protezione da qualsiasi tipo di grave danno che potrebbe derivare dalla mancata partecipazione a tali spese.

In conclusione, nell'assegno di mantenimento rientrano le sole spese ordinarie. Quelle straordinarie, in base alla norma sopra richiamata dal Supremo Collegio, devono essere sempre concordate tra i genitori. Il genitore tenuto al versamento, a seguito di previo accordo, dovrà corrispondere, esclusivamente, il 50% delle spese straordinarie urgenti e impreviste. La differenza spetterà all'altro genitore.