L'assegno unico per i figli è la misura che è stata introdotta dal ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, già nel precedente Governo guidata da Giuseppe Conte. La delega che doveva essere esercitata entro luglio 2021, di fatto non ha sortito l'effetto sperato, ossia quello di implementare l'assegno unico universale, concesso a tutte le famiglie residenti in Italia, e con figli minorenni oppure maggiorenni ma ancora studenti (fino all'età di 21 anni). L'8 giugno scorso, il Governo ha approvato il decreto legge numero 79 che istituisce la misura dell'assegno temporaneo ai figli, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

Una soluzione ponte da luglio a dicembre 2021, per lasciare poi il posto all'assegno unico ai figli, che partirà il 1 gennaio 2022, come indicato nella legge delega fisco-lavoro. Per poter ricevere l'assegno temporaneo, solo per i figli di età inferiore a 18 anni, si deve presentare domanda all'Inps. I termini per inoltrare l'istanza e non perdere le mensilità da luglio ad ottobre, sono fissati al 31 ottobre.

Assegno unico: a chi spetta la versione temporanea

Il nuovo assegno temporaneo ai figli spetta solo alle famiglie con cittadinanza italiana e residenti in Italia da almeno due anni. Questo lasso temporale non deve essere necessariamente totalizzato in modo consecutivo. Per chi invece non è cittadino italiano, ma ha la residenza nel nostro Paese, si deve dimostrare di avere un rapporto di lavoro da almeno sei mesi.

I beneficiari dell'assegno temporaneo sono le famiglie all'interno delle quali non ci sono lavoratori dipendenti che hanno una busta paga. Infatti, in quest'ultimo caso, il datore di lavoro pagherà, se spettano, gli assegni famigliari, e calcolerà le detrazioni per figli a carico.

Per chi non potrà invece contare sulla busta paga, e quindi non produce Irpef, potrà invece fare la domanda per l'assegno temporaneo.

Si tratta di lavoratori con partita IVA, oppure con redditi non sufficienti a generare Irpef per poter applicare le detrazioni, i cosiddetti "incapienti". Inoltre sono beneficiari dell'assegno unico temporaneo ai figli anche i disoccupati (che non percepiscono la NASpI) e i percettori di reddito di cittadinanza.

Assegno unico: quanto vale l'importo per ogni figlio

Premesso che l'assegno temporaneo ai figli spetta solo per i beneficiari indicati nel precedente paragrafo, e solo per figli, anche adottato o in affidamento, ma di età inferiore ai 18 anni, si deve anche rispettare il requisito economico. Questo è stabilito dal valore Isee, che non deve superare 50.000 euro. Lo scaglione più basso dell'Isee è fino a 7.000 euro a cui corrisponde un assegno temporaneo ai figli di 167,5 euro a figlio per i primi due figli, e 217,8 euro a figli nel caso di tre o più figli. Questi importi sono poi accresciuti di 50 euro nel caso in cui ci sia un componente disabile. Quanto più il valore dell'ISEE cresce, tanto più l'importo dell'assegno diminuisce.

A partire da un valore dell'Isee di 39.900 euro, l'assegno temporaneo ai figli ha un valore di 40 euro.

Assegno unico temporaneo ai figli: come fare domanda

Per poter ricevere l'assegno temporaneo, si deve presentare domanda tramite il sito Inps, accedendo con la propria identità digitale. Dal 1° ottobre l'accesso è consentito solo con Spid, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Nella sezione Assegno temporaneo ai figli, il genitore richiedente dovrà inserire i dati anagrafici dei figli minorenni e i loro relativi codici fiscali, nonché i dati dell'altro coniuge. Nella domanda inoltre si dovrà anche indicare la modalità di pagamento, e certificare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto 79/2021.

Al termine della compilazione della domanda, il richiedente dovrà cliccare il pulsante inoltra ed attendere che l'Inps la elabori.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. Ma se si presenta entro il 31 ottobre, ed è accolta dall'Inps, vengono riconosciuti anche gli arretrati a partire da luglio scorso. Inoltrando l'istanza successivamente si avrà diritto solo alle mensilità a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda.