La crisi economica e la disoccupazione dilagante, stanno rendendo sempre più difficoltosa l'estinzione dei debiti per molti cittadini/contribuenti. Tuttavia, il debitore colpito dal sovraindebitamento può, grazie alla legge n. 3/2013, modificata dalla successiva legge n. 179/2012, ricorrere ad una speciale procedura, ancora non molto conosciuta, che permette di eliminare la quasi totalità dei debiti e delle obbligazioni contratte. Quali sono i requisiti che deve avere il debitore e come funziona la procedura di fallimento del consumatore?

I presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere a questa particolare procedura di liberazione dei debiti sono:

1) il debitore deve essere un consumatore, ovvero una persona fisica (lavoratori dipendenti, parasubordinati, professionisti, autonomi, artigiani, ma anche persone prive di occupazione); non è prevista invece per i soggetti a cui sarebbe applicabile la legge fallimentare (quindi imprenditori);

2) deve sussistere una perdurante impossibilità di adempiere le obbligazioni e i debiti contratti: in caso di finanziamenti, mutui, prestiti, ecc.

deve esserci stata la decadenza del beneficio del termine

3) è necessario inoltre che le obbligazioni assunte ed i relativi debiti non siano stati contratti in modo fraudolento (ovvero per poi beneficiare della procedura prevista con il fallimento del consumatore).

Come attivare la procedura?

In caso di sovra indebitamento, il debitore che voglia ricorrere alla speciale procedura prevista dalla L. 179/2012 deve innanzitutto rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi o ad un avvocato di fiducia, il quale dovrà redigere una proposta di cancellazione dei debiti (più nota come "proposta di saldo e stralcio") mediante una piano di rientro. Questo piano deve essere depositato in Tribunale e se il Giudice competente lo approverà, allora sarà vincolante per tutti i creditori del debitore. 

Questo tipo di procedura può ora essere attivata anche se il creditore è uno solo ed è un agente della riscossione, ovvero Equitalia.

Questa, infatti, la recente decisione del Tribunale di Bursto Arstizio. Per leggere il prossimo articolo su come attivare la procedura di composizione della crisi (fallimento del consumatore), clicca sul tasto "segui" accanto al nome dell'autore (o clicca sul nome dell'autore per conoscere la sua pagina Facebook).