Molte volte ci capita di dover "litigare" con la propria banca, per motivi ovviamente legati ai servizi bancari attivati presso la stessa e spesso non sappiamo come comportarci di fronte a risposte o a comportamenti dei funzionari che non ci lasciano convinti. Proprio per venire incontro a questo disagio vogliamo dare delle indicazioni utili, semplici e chiare.

Innanzitutto iniziamo col dire che con il "Decreto del Fare" a partire dal 21 settembre 2013 sono state stabilite le regole che attengono ad un rapporto corretto tra banche e clienti.

Regole che proprio in questo periodo vanno consolidandosi e meglio precisandosi.

Tipi di rapporto

Di solito il rapporto che si intrattiene con gli istituti di credito è legato ad un conto corrente, libretti di risparmio, a carte di pagamento (bancomat, carte di credito), a mutui o finananziamenti. Stabilito il tipo di rapporto, in caso di controversia sui servizi erogati, la prima azione da compiere è scrivere una lettera, raccomandata, all'ufficio reclami della banca, precisando il motivo del reclamo. La risposta deve arrivare entro il termine massimo di 30 giorni. A questo punto può capitare questo:

  • La banca può riconoscere la fondatezza del reclamo e quindi rimediare, oppure non ritenere valide le osservazioni. In questa sconda ipotesi, non essendo rimasti soddisfatti, abbiamo due alternative, o rivolgerci ad un giudice o intraprendere il percorso "stragiudiziale".
  • La Banca d'Italia, attraverso l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) interviene sulla questione sollevata circa i servizi bancari, precisando che eventuali richieste di rimborsi non devono essere superiori ai 100.000 euro e che le controversie non devono essere antecedenti al 1° gennaio 2009.

Le procedure

Se non si è soddisfatti neanche delle decisioni dell'ABF, si può procedere con un tentativo di mediazione o di conciliazione oppure si può attivare la strada dell'Arbitrato.

Tali procedure a partire dal 21 settembre 2013, diventano obbligatorie, prima di ricorrere al giudice.

Il Conciliatore Bancario Finanziario ha sede a Roma, si può richiedere l'indirizzo direttamente alla propria banca. La decisione del Conciliatore, se sottoscritta da ambo le parti, costituisce titolo esecutivo. I tempi per arrivare alla mediazione sono di trenta giorni dalla presentazione della domanda e la controversia dovrà concludersi entro 45 giorni.

I costi per tale procedura ammontano a 45 euro di attivazione, più un importo che varia in funzione del valore della controversia.

La procedura dell'Arbitrato è diretta a chiudere una controversia con l'intervento di uno o più esperti. Attenzione però, si può ricorrere all'arbitrato solo se espressamente previsto dal contratto relativo ai servizi attivati con la banca.

Se tutti i tentativi di mediazione o conciliazione o le risultanze dell'arbitrato ancora non ci soddisfano, si può procedere con un ricorso davanti al giudice. E qui i tempi diventano veramente biblici.