Il mondo delle assicurazioni, sopratutto per quanto riguarda il settore delle polizze vita, potrebbe ben presto conoscere una profonda inversione di tendenza, non tanto nel volume d'affari, quanto nei margini di guadagno delle compagnie assicurative. Infatti, una recente sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la sentenza n° 10333/2018, confermando il giudizio di merito del Tribunale di Milano, ha chiaramente statuito che possono definirsi "polizze vita" esclusivamente quei contratti assicurativi che garantiscono la restituzione del capitale investito.
Il precedente orientamento
Non è la prima volta che il Supremo Collegio affronta la distinzione, giuridicamente rilevante, tra polizze vita e mero contratto di investimento. In precedenza gli ermellini avevano enunciato specifici principi di diritto, a giustificazione della distinzione che, con l'attuale sentenza vengono, ulteriormente, confermati in toto. Viene, anzi, come evidenziato dal "Sole24ore", introdotta una ulteriore precisazione. La precisazione ha a che fare con le polizze sottoscritte attraverso società fiduciarie. Anche in questo caso, il capitale investito deve essere tutelato e ne deve essere garantita la restituzione. Diversamente, ci si trova davanti non ad una polizza, ma ad un vero e proprio investimento.
Le motivazioni della Corte
Partendo, quindi, dai principi desunti da precedenti sentenze del Supremo Collegio, in particolare la sentenza 6061 del 2012, gli Ermellini hanno identificato il punto discriminante della situazione giuridica soggettiva nell'assunzione del rischio di premorienza del titolare della polizza. Tale rischio viene assunto, in toto, dalla compagnia assicurativa che riceve, in contropartita, il pagamento del premio.
Se, invece, il rischio è relativo alla performance dell'investimento, per di più se legato all'andamento del prezzo di qualche bene o titolo, questo viene assunto dal cliente. Di conseguenza, ci troviamo di fronte ad un contratto di investimento. Per di più, la Corte ribadisce che la distinzione, tra polizza assicurativa e contratto di investimento, ha effetto anche dal punto di vista fiscale e successorio.
Infatti, i due contratti soggiacciono a regimi differenti. Per quanto riguarda le polizze vita stipulate da società fiduciarie, la Corte ha ribadito che parte del rapporto deve essere la persona fisica fiduciante e non la società. Di conseguenza, anche tutti gli obblighi, sia informativi che d'altro genere devono essere espletati nei confronti del soggetto, persona fisica, fiduciante. Obblighi informativi e di comunicazione che devono, necessariamente, avere per oggetto in via prioritaria i rischi connessi all'investimento.