Ha destato parecchio scalpore, negli ultimi giorni, la ventilata proposta del Miur della cosiddetta 'banca delle ore', direttamente collegata all'aumento delle ore di servizio settimanali dei docenti di ruolo, sui quali cadrà l'onere di coprire le ore relative alle supplenze brevi.
Abbiamo parlato, in un nostro precedente articolo, dell'aspetto strettamente economico della normativa e di come potrà essere considerato quello che a tutti gli effetti si può chiamare 'straordinario'.
Molti insegnanti non sanno, però, che la definizione 'banca delle ore' non è del tutto nuova, visto che già in diversi istituti scolastici si sta applicando una procedura del tutto simile a quella che, con tutta probabilità, verrà introdotta dal Miur nel prossimo anno scolastico.  


Miur, scuola, piano Giannini e banca delle ore: esiste già in diversi Istituti

Da alcuni anni, infatti, è in vigore in parecchi istituti quello che viene chiamato 'Contratto di solidarietà per le sostituzioni giornaliere'.

Di che cosa si tratta? Si può considerare come una forma di banca delle ore, regolamentata con l'obiettivo di non aggravare di ulteriori spese l’amministrazione pubblica e grazie alla quale il Dirigente scolastico ha a propria disposizione la possibilità di gestire le sostituzioni quotidiane. 



Ogni docente che aderisce alle norme previste dal Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni avrà in 'dotazione' un conto individuale che funzionerà, più o meno, col principio del 'dare' e dell'avere: sul conto, infatti, si potranno immettere oppure prelevare delle ore di servizio.

C'è, però, da tenere presente un aspetto importante: le ore che possono essere considerate in questo conto speciale sono solo ed esclusivamente quelle rese dal docente per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre al normale orario di cattedra, dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Sono due le modalità attraverso le quali potranno essere utilizzate le ore messe sul conto: o come permessi brevi ad ore secondo quanto è stato previsto dal CCNL articolo 16 (commi 1 e 3); oppure come giornate di ferie, (al massimo sei gg.

per ogni anno scolastico) secondo quanto indicato dall’art. 13 comma 9 del CCNL. Il conteggio andrà calcolato in base alle ore effettive di assenza durante la stessa giornata di ferie.

La proposta del Ministero dell'Istruzione per la 'banca delle ore' andrà in questa direzione?