Pubblicata una nota Miur di chiarimento sull'assegnazione del punteggio per i vincitori e idonei al concorso 2012 e per gli aspiranti con inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto con diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s 2000/2001 e altri titoli come la laurea triennale. Il Ministero della pubblica istruzione ha pubblicato una ulteriore tabella titoli per la valutazione del punteggio da assegnare nell'inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto degli aspiranti docenti in oggetto, in riferimento al DDG n. 82/2012 per gli iscritti nelle Graduatorie di merito per il concorso 2012 e per i diplomati magistrali che presentano la valutazione di altri titoli, come laurea o altre tipologie di diploma.

Graduatorie di istituto: chiarimenti Miur punteggio

Con riferimento alla pubblicazione della Nota Miur di chiarimento su punteggio titoli, l'inserimento nella Graduatoria di merito del concorso 2012 bandito con D.D.G n. 82/2012 non permette inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017. Gli aspiranti docenti vincitori o idonei al concorso 2012 si vedranno valutato il titolo come "altro titolo" con assegnazione di 3 punti per la specifica classe di concorso o quale posto di insegnamento. Sempre in relazione alla nota Miur di chiarimento di assegnazione punteggio di inserimento o aggiornamento della Graduatoria di istituto 2014/2017, la valutazione di altri diplomi e lauree triennali per gli aspiranti docenti che accedono in II fascia delle GI con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono valutabili esclusivamente le lauree quadriennali, come si indica nella nota 4 della tabella di valutazione titoli Miur. Si escludono i casi di classi di concorso della Scuola di istruzione secondaria alle quali si accede all'insegnamento con titolo di diploma.



Inoltre, il Ministero della Pubblica Istruzione chiarisce che nell'inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto, il titolo di studio non costituisce titolo di accesso e per questo motivo non è valutabile: il titolo di accesso è, infatti, la sola abilitazione, alla quale è assegnato un suo punteggio. L'assegnazione di un punteggio spetta esclusivamente per ulteriori titoli rispetto al titolo di studio dichiarato per l'inserimento o aggiornamento nelle Graduatorie di istituto in oggetto.