Insegnanti e non docenti, decisi a passare dal prossimo anno scolastico al tempo parziale, devono presentare domanda entro il prossimo 15 marzo. La percentuale di insegnanti cui concedere la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa ad orario ridotto non può superare, a livello provinciale, il 25% dei soggetti in organico. Nella determinazione della quota il monte ore va riferito ai vari insegnamenti, tenuto conto dell'ordine di Scuola e dell'unicità del docente per ogni materia della classe. Idem per la quota provinciale dei profili professionali Ata.

Le domande vanno presentate tramite la scuola di servizio all'Ambito Territoriale amministrativo di competenza.

Tipologie di tempo parziale

La durata minima del rapporto a tempo parziale è di due anni. Non è necessaria alcuna richiesta di proroga per proseguire nell'attività lavorativa ad orario ridotto. La prestazione lavorativa può essere svolta in modo orizzontale, verticale o mista con orario settimanale pari al 50% di quella a tempo pieno.

Vediamo le caratteristiche dell'orario di servizio svolto nelle tre precedenti opzioni: Orizzontale, servizio con orario ridotto in tutti i giorni lavorativi. Verticale, lavoro in alcuni giorni della settimana, del mese o in alcuni periodi dell'anno.

Misto, svolgimento del lavoro abbinando la tipologia orizzontale e verticale.

Diritto alle ferie

Secondo quanto precisato dal Contratto Nazionale di Lavoro "i dipendenti che svolgono il tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno". Si deve quindi procedere al conteggio dei giorni lavorativi prestati nell'anno e al conseguente calcolo delle ferie spettanti per il periodo lavorativo calcolato

Titoli di precedenza

La precedenza nell'accesso al lavoro part time spetta agli insegnanti e Ata con familiari affetti da patologie oncologiche.

Altre precedenze riguardano la convivenza con persone inabili (legge 104/1992) e con figli di età non superiore a 13 anni. I titoli che conferiscono il diritto alle precedenze devono essere indicati nell'apposita domanda. Sulla base dei dati evidenziati nell'istanza l'ufficio compila specifici elenchi, utili qualora vengano presentate domande in esubero rispetto al contingente massimo da accogliere.