Diversi profili di incostituzionalità, interferenze tra Regioni e Stato, anomalo anche il modus d'approvazione della riforma con un unico voto: iparlamentari delMovimento 5 stellehanno richiesto ai Presidenti delle Regioni di ricorrere allaCorte Costituzionalecontro la'Buona Scuola'perché lede lecompetenze regionaliper quel che riguarda l'istruzione e formazione professionale.
Da far notare chel’articolo 72 della Costituzioneprescrive che il Parlamento debba votare le leggi articolo per articolo. Invece, la legge 107 è composta da un unico articolo, suddiviso in 212 commi.
Praticamente si è cercato un modo per aggirare la Costituzione al fine di costringere il Parlamento ad approvare con un unicovoto di fiduciapur di evitare la discussione nel merito.
Le Giunte di Puglia, Lombardia eVeneto hanno già affidatoall’Avvocatura di Statoil compito di redigere il ricorso, ancora in forse. Il ricorso saràpresentato entro il 15 ottobre perchè sono palesidiversi profili di incostituzionalità.Vediamone alcuni.
Scuola-lavoro e la lesionedel diritto allo studio
In conflitto con ildiritto allo studioc'e' la parte relativa all'alternanza scuola-lavoro. Ci si riferisce all'obbligodi ‘esperienza lavorativa’.Non convince laconciliabilità di una tale vincolo con il diritto di ‘solo’ studio.
Il Ministero dell'Istruzione si intromette nelle competenze della alla Regione
Uno dei più importanti profili di incostituzionalità è quello che affida alMinistero dell’Istruzioneil compito di decidere quale sia l’offerta formativadei percorsi di istruzione e di formazione professionale. Così facendo si sottrae alla Regione un incarico che la Costituzione nell'articolo 117affida per competenza alla Regione.
Il Preside sceriffo
Il Dirigente Scolastico può decidere autonomamentequalepersonale sia daassegnare. Al momento, sono ivincitori del concorsoa scegliere il posto di ruolo fra quelli disponibili nella Regione.La direttiva prevede, inoltre, la possibilità del Dirigente diutilizzare insegnanti inclassi di concorsodiverse da quelle per le quali sono abilitati, sempre che siano in possesso dititoli di studio utilie validi per l’insegnamento di quella determinatamateria.
Inoltre, l'insegnante che è subordinato al Dirigente Scolastico non lavorerebbe con serenità perché nel caso di una valutazione da parte di commissioni a cuipartecipano genitori e alunni, lo stesso avrebbe come valutatori quelli che invece valuta.Si tratta di una pessimanovitàche lede di i diritti di uguaglianza, diritto al lavoro, buon andamento e soprattutto neutralità dell’azione amministrativa.
Si ravvisa pertanto anche la lesione degliartt. 2, 3, 33, 41 della Costituzionecontro la libertà d’insegnamento dell'insegnante.Il lavoro dell’insegnante ha naturanon subordinata e deriva dal diritto allalibertà d’insegnamentoSe però è il preside cheprediligealcuni insegnanti per tale scelta, condiziona tale diritto.
Al Veneto nonconvince anche la 'Teoria del gender'perché, secondo questa riforma, la scuola dovrebbe promuovere l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.Siravvisa al contrario una lesione dei compiti educativiche la Costituzione affida alla potestà e alla responsabilità dei genitori e non alla scuola in quanto l’art. 29 della Costituzione riconosce i “diritti della famiglia” come “società naturale fondata sul matrimonio” e dunque sancisce l’assoluta autonomia del nucleo familiare (società nella società) nei confronti dello Stato in tutte le quotidiane scelte e determinazioni di vita.