In un nostro precedente articolo, abbiamo parlato della titolarità di sede e di come questa cambierà, in particolare, a partire dall'anno scolastico 2016/7, considerando che quello appena iniziato è da considerare come un anno transitorio, in attesa che la legge 107 cominci a produrre i propri effetti.

Restando in tema di ambiti territoriali e di mobilità, ci occupiamo in questa sede della già famosa 'chiamata diretta' dei dirigenti scolastici, ovvero la proposta che verrà comunicata al docente in merito alla sua inclusione in una determinata istituzione scolastica.

Chiamata diretta dirigenti scolastici: proposta o nomina?

Più che proposta sarebbe più propriamente corretto chiamarla 'nomina' in quanto la 'chiamata diretta' del preside non presenta le caratteristiche di una procedura negoziale di tipo privatistico ove la costituzione del rapporto è strettamente legata alla decisione di entrambe le parti. Qui ci troviamo di fronte, al contrario, ad una nominavera e propria che non potrà essere soggetta a rifiuto da parte del docente, fermo restando, però, che la legge prevede oltre modo che il docente stesso possa ricevere più proposte da diversi dirigenti scolastici.

L'insegnante, in ogni caso, avrà l'obbligo di accettare una di queste nomine: una volta che il docente avrà operato la propria scelta, provvederà ad informare il dirigente scolastico in merito all'accettazione dell'incarico.

La 'chiamata diretta' del dirigente scolastico riguarderà primariamente i posti relativi all'organico di diritto, sia quelli comuni che quelli riguardanti il sostegno: qualora siano stati coperti tutti i posti dell'organico di diritto, il preside potrà procedere alla richiesta di personale riguardante l'organico del potenziamento.

Scuola, chiamata diretta docenti e utilizzo dell'organico del potenziamento

Gli incarichi ricevuti dal docente avranno durata triennale e non potranno riguardare il coniuge del dirigente scolastico, nè parenti e affini entro il secondo grado: tali incarichi saranno rinnovabili e dovranno essere motivati, nonostante la legge 107 non lo abbia specificato espressamente (vedi sentenza n.

15618 della Cassazione sezione lavoro 15 luglio 2011).

Al preside, inoltre, verrà data la possibilità di ridurre il numero degli studenti per classi, nei limiti delle risorse umane e finanziarie attribuite all'istituzione scolastica affidata alla sua competenza ma, in questo caso, ci troveremmo di fronte ad una contraddizione evidente: da una parte, nel caso di costituzione di nuove classi, ai dirigenti scolastici viene imposto l'utilizzo dei docenti facenti parte dell'organico del potenziamento; dall'altra, si andrebbe, però, incontro ad una violazione delle disposizioni contenute nella stessa legge 107 che vieterebbero l'utilizzo del potenziamento per l'attività ordinaria.

Si deve, inoltre, tener conto che il preside non potrà utilizzare il docente dell'organico del potenziamento per sostituire i colleghi assenti e che la copertura delle eventuali supplenze superiori ai dieci giorni (per la costituzione della nuova classe) comporterebbe una maggior spesa da parte dell'erario.