In questi giorni si sta facendo più accentuato il pressing dei diplomati magistrali sul Miur per essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Sono tante le richieste di chiarimento che quotidianamente si trovano nei gruppi Facebook o che pervengono ad Orizzonte Scuola, testata on line di riferimento per molti docenti, in merito alle ordinanze del Consiglio di Stato che immette con riserva nelle predette graduatorie. Accertato che per arrivare all'inserimento a pieno titolo occorre passare per una sentenza di merito, vediamo ora quali implicanze comporta l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento nei confronti di chi sta per acquisire una abilitazione rispetto a chi ne possiede già una.

Un aiuto alla comprensione delle differenze ai fini di una chiamata dalle predette graduatorie ci proviene dal contributo dell'avvocato dello Stato Paola Maria Zerman disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa.

L'inserimento con riserva

Uno dei quesiti posto da una docente della scuola primaria riguarda la possibilità di entrare nelle graduatorie entro il 2017, vale a dire prima del prossimo aggiornamento triennale da parte del Miur. Questa è la stessa domanda che si pongono anche altri insegnanti che in alcune provincie sono alle prese col terzo ciclo dei PAS, altra abilitazione riservata a chi è in possesso di almeno tre anni di servizio. Un ricorso al Consiglio di Stato potrebbe essere risolutivo ma lo stesso Miur continua nella tattica ostruzionistica, come scrive Orizzonte Scuola, non mostrando alcuna apertura su questo argomento.

Bisogna sottolineare che l'inserimento con riserva attuato nei confronti dei soggetti in via di conseguimento di valida qualifica per l'ingresso in graduatoria non permette la chiamata dalle graduatorie e di fatto non presenta alcun apparente vantaggio per chi ne è beneficiario, se non in caso di scioglimento della riserva.

La tutela cautelare collegiale

Volendo riassumere in poche parole semplici il concetto si può dire che la procedura cautelare accelera i tempi del processo di merito, venendo incontro alle esigenze delle parti interessate di essere messe in condizione di poter partecipare alle procedure di accesso al ruolo. L'avvocato distingue tre casi di ordinanza cautelare, aventi come denominatore comune la presenza del cosiddetto “fumus boni iuris”, vale a dire il danno che si viene ad arrecare se non si adempie tempestivamente.

Come è noto, non essere inseriti in graduatoria non permette di essere chiamati per scorrimento dal Miur e perciò da questo ne deriva un pregiudizio irreparabile per il docente abilitato.

Esito del merito

Occorre innanzitutto precisare che l'udienza di merito potrebbe anche essere negativa, circostanza che farebbe decadere i benefici ottenuti mediante il provvedimento cautelare. Nel caso in cui invece si fosse ammessi con riserva, i docenti già abilitati verrebbero inseriti solo allo scioglimento della stessa, decretandone l'immissione a pieno titolo e superando il pregiudizio irreparabile citato dall'avvocato Zerman sull'impossibilità di partecipare alle procedure di assunzione. Questo contributo spiega perché i docenti abilitati non devono rinunciare al loro diritto di poter essere immessi nelle graduatorie ad esaurimento.