La riforma della Scuola stravolge non solo le modalità di assunzione dei docentima anche la mobilità, introducendo gli ambiti territoriali. In attesa della pubblicazione del CCNI che dovrebbe definire regole e criteri da seguire per la mobilità 2016/17, proviamo a chiarire tutto quello che sappiamo finora dalla legge 107. Tutte le ipotesi dovranno invece trovare conferma da parte del Miur.

Mobilità 2016/17 della scuola: cosa dice la legge 107

Al comma 73 della legge 107/2015 viene detto che a partire dall'a.s. 2016/2017 la mobilità professionale e territoriale dei docenti opera tra gli ambiti territoriali.

Ancora gli ambiti territoriali non sono noti, ma dovrebbero esserlo entro il 30 giugno 2015. Se questa tempistica comporterà uno slittamento dell'applicazione della legge (dato che la presentazione della domanda di mobilità avviene prima) non si sa ancora, visto che il Miur non si è pronunciato. Ma gli insegnanti potranno scegliere in quale scuola lavorare? Secondo il comma 79, come fa notare il sito Orizzonte Scuola, a partire dall'a.s. 2016/17 sarà il dirigente scolastico a proporre gli incarichi ai docenti del proprio ambito territoriale, tenendo conto anche delle candidature pervenute e delle precedenze nelle assegnazioni delle sedi previste dalla legge 104, articoli 21 e 33. Ciò significa che un docente ha la possibilità di candidarsi nelle scuole in cui vorrebbe lavorare, attraverso l'invio del proprio curriculum.

Naturalmente la sua assunzione dipende dal Dirigente scolastico, che sulla base di criteri non ancora del tutto chiari, decide se proporgli o meno l'incarico. In caso di più proposte da scuole diverse, il docente ha la facoltà di scegliere quale accettare (comma 82, legge 107). Chi non riceve alcuna proposta di lavoro, otterrà un'assegnazione d'ufficio da parte dell'USR, in una scuola qualsiasi dell'ambito territoriale di appartenenza.

Ambiti territoriali, incarichi e classi di concorso

L'incarico nella scuola potrà essere assegnato nell'ambito territoriale, ma prioritariamente nella classe di concorso di titolarità. Il comma 79 della legge 107 prevede che il dirigente potrà utilizzare docenti per classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati, solo se sono in possesso di titolo e competenza professionale e solo se nell'ambito territoriale non sono disponibili altri docenti con abilitazione per quella classe di concorso.