Il ministero dell’Istruzione è intervenuto con la nota numero 36167 dello scorso 5 novembre per dare istruzioni sull’anno di prova dei docenti assunti con la Buona Scuola, in particolare per quelli della fase B.Nello specifico, sottolinea la nota del ministero, i supplenti con spezzoni che siano stati assunti nella fase B in un’altra provincia oppure stanno per essere immessi in ruolo, potranno considerare svolto il periodo di prova nella sede dove hanno preso servizio, ottenendo in questo modo una diminuzione del periodo occorrente proporzionato alla durata della supplenza.

Periodo di prova a scuola: come procedere con il calcolo dei giorni

Pertanto, facendo un esempio, un insegnante di scuola media che sta svolgendo uno spezzone di 6 ore , potrà far valere la diminuzione del periodo necessario di due terzi. Ovvero, se l’orario completo è di 18 ore e lo spezzone assegnato è di 6, basta dividere per tre il numero totale delle giornate di servizio richieste per l’anno di prova.Generalmente, le condizioni necessarie per poter validare il periodo di prova sono tre: svolgere almeno 50 ore di formazione, 180 giorni di insegnamento ed altri 120 di attività didattiche. Ma, trattandosi di spezzoni, la circolare del Miur chiarisce che per gli insegnanti neoassunti tali obblighi sono diminuiti in proporzione alle ore di servizio svolto.Lo stesso insegnante che fa uno spezzone di sei ore a settimana dovrà svolgere, pertanto, 40 ore di attività didattiche, mentre le ore di formazione dovranno essere sempre cinquanta.

Periodo di prova, cosa includere ed escludere nel calcolo del servizio

Nel calcolo delle 180 ore di servizio scolastico dovranno essere inclusi anche i periodi in cui le lezioni e le altre attività didattiche sono sospese, le giornate di esami e lo svolgimento degli scrutini, mentre non dovranno essere conteggiate le giornate di ferie, di permesso retribuito, di malattia ed il congedo parentale.Nelle computo dei giorni per le attività didattiche vanno inclusi sia le giornate di lezione effettive, sia quelle in cui, presso la sede di lavoro, l’insegnante abbia svolto una qualsiasi attività predisposta per il miglioramento didattico. Dunque, sono da includere nel calcolo dei giorni tutte le attività relative alla formazione, alla collegialità, alla valutazione e ai progetti.