Ieri in data 17/11/2015 ilTribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(TAR) ha depositato la sentenza n° 13016 del 2015 pronunciandosi sul ricorsonumero di registro generale 4733 del 2015 effettuato contro l'Inps da circa 700 donne iscritte al 'Comitato Opzione donna' capitanato da Dianella Maroni. La sentenza a lungo attesaè finalmente giunta edè visionabile per intero, essendo pubblica,sul sito di Giustizia Amministrativa. Cosa afferma la sentenza? In parole semplici puntualizza che l'INPS avrebbe dovuto accogliere le domande di pensione secondo la legge 243/04 (Opzione Donna) rispettando i suoi termini in quanto Legge sperimentale.

Eccovi alcuni tratti estrapolati dalla Sentenza. Per chi, invece,fosse interessato a leggerla per intero può accedere al sito del Tar del Lazio ed inserireiriferimenti opportuni: numero e anno della sentenza.

Opzione Donna, ultime novità dal Tar: ecco quanto emerge dall'esito della Sentenza

Alla pagina 13 al punto 3 si legge che "il ricorso va accolto limitatamente alla seconda doglianza con cui le interessate fanno valere la violazione della Carta dei Servizi per avere l’Istituto del tutto inopinatamente collocato in sospensione sine die le domande delle richiedenti l’applicazione del particolare regime sperimentale denominato “Opzione Donna” di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004..."In particolare si legge proseguendo nell'analisi del documento "il regime dalle stesse invocato era attivato dall’art.

1, comma 9 della legge n. 243 del 2004 che stabiliva quanto segue: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180.

Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una eventuale prosecuzione”.

Tradotto in parole semplici alla pagina 14 si evince una sorta di 'lavata di capo ' da parte del Tar all'Inps che affermacome il regime Opzione Donna sia sperimentale e che non sipossano dunque modificare i termini stabiliti dalla legge al 31/12/2015.

Si precisa altresìche l'INPS non avrebbe dovuto mantenere in stand by le domande, ma dare corso ai sensi della legge entro i termini stabiliti dalla Carta della Qualità che lo stesso Inps si è dato.

La parte finale della sentenza così cita "Ciò fermo restando, il ricorso va accolto in parte con l’effetto che l’INPS dovrà adottare i necessari provvedimenti per fornire una risposta alle istanze delle interessate a mente della Carta di Servizi della quale lo stesso Istituto si è peraltro dotato".

Ora non resta che attendere la decisione della Camera sull'emendamento relativo l'inclusione delle donne natenel IV trimestre 58 all'interno dell'opzione donna, sebbene questa sentenza possa considerarsi in generale abbastanza tutelante nei confronti di tutte ledonne che maturano i requisiti entro il 31/12/2015. Visto che il regime sperimentale Maroni non menzionava l'aspettativa di vita e indicava nei requisiti anagrafici per poter usufruire dell'opzione donna 57 anni per le dipendentie 58 per le autonome.