Gli insegnati hanno diritto come previsto dal CCNL a 32 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse da utilizzare generalmente durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Ai neoassunti spettano invece 30 giorni di ferie, ma sono per i primi 3 anni, più 4 giorni di festività. Le ferie sono sospese da malattie documentate. Riguardo alla disciplina dei permessi retribuiti essi sono fruibili nel corso di ciascun anno scolastico nel caso di:

  • assistenza a persona disabile convivente secondo le previsioni della legge 104/92 (3 giorni al mese).
  • lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado
  • partecipazione a concorsi ed esami (8 giorni all’anno);
  • matrimonio (15 giorni);
  • gravi motivi familiari o personali autocertificati (3 giorni all’anno);

Per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, il docente può fare richiesta per usufruire di ferie durante il normale svolgimento dell’attività didattica, sempre che lo stesso possa essere sostituito con un altro insegnate in attività di servizio nella stessa Scuola.

Cosa c’è da sapere sui brevi permessi e sulle assenze per malattia?

Tutti gli insegnanti possono sempre chiedere dei brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, fino a un massimo di 2 ore. Entro i 2 mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, l’insegnate è sempre tenuto a recuperare le ore non lavorate con il ricorso alle supplenze. Il docente che si assenta per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel quale sono computati anche gli altri periodi di assenza per lo stesso episodio verificatosi nei 3 anni precedenti. L’assenza per malattia, deve essere prontamente comunicata all’istituto scolastico non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

In casi di particolare gravità, è possibile usufruire di un estensione del periodo di assenza per altri 18 mesi. Nei casi in cui la salute dell’insegnante risulti compromessa e lo stesso sia inidoneo a svolgere qualsiasi lavoro l’amministrazione scolastica può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro previa erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Cosa c’è da sapere sulle certificazioni mediche e sulle visite fiscali?

Sulle certificazioni per malattia superiore a 10 giorni, la legge prevede che le stesse devono essere rilasciate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura pubblica. Il certificato medico dovrà essere poi inviato per via telematica, direttamente dalla struttura sanitaria o dal medico all’INPS.

Il docente assente per malattia, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche festivo nelle fasce di reperibilità (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) definite dal D.M. 206/2009. Sono esclusi da tale obbligo i docenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale durante il periodo di prognosi indicato nel certificato medico. Sono inoltre esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità coloro che:

  • si sono ammalati a seguito di un infortunio sul lavoro;
  • sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • sono affetti da malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

L’amministrazione scolastica può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL, ad eccezione dei casi in cui il docente sia ricoverato in ospedali pubblici.