Tante sono le novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 (L.28 dicembre 2015, n. 208), appena approvata, che riguardano il mondo del lavoro. Sul versante previdenziale, il Governo ha deciso di monitorare l’opzione donna – e cioè la possibilità per le lavoratrici di pensionarsi a 57 o 58 anni e 3 mesi (se dipendenti o autonome) col ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo invece di quello misto – che in caso di risparmi potrà essere prorogata (comma 281). Stop alle penalizzazioni (già depennate dal D.L. D.L. 201/2011 per il 2015) previste dalla Riforma Fornero (L.

n. 92/2012) per chi è andato in pensione anticipata prima dei 62 anni nel triennio “2012-2014”. Viene anticipato di un anno (dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016) l’ampliamento dei limiti della “no tax area” per il pensionati: le soglie di reddito passano dagli attuali € 7.750 a € 8.000 per chi ha un’ età anagrafica superiore ai 75 anni e dagli odierni € 7.500 a € 7.750, per i pensionati under settantacinquenni (commi 290-291). Infine, la legge di stabilità contiene un ulteriore intervento di salvaguardia (il settimo) garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300 esodati.

I ritocchi al mercato del lavoro.

La Legge di Stabilità riduce, da € 8.060 a € 3.250 annui, lo sgravio contributivo alle imprese che intendono assumere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 con il contratto a tutele crescenti introdotto con il Jobs Act, La durata sarà di 24 mesi, anziché 36 mesi, come originariamente previsto dall’art.

1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2015. Il Governo ha altresì introdotto, in via sperimentale (triennio “2016-2018”), una nuova misura di “flessibilità in uscita”, consentendo lavoratori che maturano il requisito anagrafico per la vecchiaia a fine 2018 di ridurre, in accordo con l’Azienda, l’orario di lavoro, in una misura che va dal 40% al 60%, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per incentivare le richieste di part time si è previsto, in favore dei lavoratori interessati, un bonus esentasse in busta paga, pari al 33% della retribuzione non erogata in virtù del ridotto orario di lavoro e la copertura con contributi figurativi, a carico della finanza pubblica, della quota di orario di lavoro non lavorata (comma 284).

Tra le novità vi è anche la proroga al 2016 delle nuova disciplina del congedo di paternità (portando da uno a due giorni quello obbligatorio: comma 205), nonché della DIS-COLL (il meccanismo di disoccupazione per i collaboratori), il nuovo ammortizzatore sociale - la cui disciplina è racchiusa nell’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 - introdotto a far data dal 1° maggio 2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, previsto per i lavoratori con contratto di co.co.co. e co.co.pro. ancora in essere fino alla loro naturale scadenza (essendo queste figure contrattuali state abolite dal 25 giugno 2015), iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA (comma 310).

Viene disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (commi 304 e 307), e confermato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, il congelamento al 27,72% dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’INPS (commi 203 e 204).