L'intesa Miur-sindacati sul contratto di mobilità docenti 2016/7 dovrebbe condurre, entro la fine di questo mese di gennaio, alla stesura, nero su bianco, della procedura da seguire in merito ai trasferimenti del personale docente. Gli ambiti territoriali sono, senza dubbio, il 'boccone amaro' che molti docenti saranno costretti a mandare giù, in particolar modo i neoassunti con le ultime fasi B e C del piano straordinario assunzionale Miur: per questi insegnanti, la prospettiva è quella del trasferimento su ambiti territoriali a livello nazionale.

Ambiti territoriali: nota Miur N. 726 del 26 gennaio ne stabilisce i criteri

A questo proposito, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto all'emissione della nota protocollo numero 726 del 26 gennaio scorso (attuazione articolo 1 comma 66 della legge 107 del 13 luglio 2015), attraverso la quale ha comunicato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia quali saranno i criteri da seguire per la formazione degli ambiti territoriali. Si tratta di un aspetto che interessa particolarmente da vicino gli insegnanti che presenteranno domanda di mobilità, perchè dalla costituzione degli ambiti dipenderà l'attribuzione della nuova sede.

Rispetto a quanto comunicato in precedenza (nota del 3 dicembre 2015) il Ministero dell'Istruzione ha provveduto ad alcune variazioni come quella riguardante la deroga al limite max.

di 40.000 alunni imposta alle zone ad alta densità demografica e scolastica, oltre alle aree metropolitane: il numero massimo degli studenti passerà da sessantamila a settantamila.

Scuola, ambiti territoriali subprovinciali e non meno di 22.000 alunni

Il Miur comunica che gli ambiti territoriali avranno una dimensione subprovinciale, come stabilito dall'articolo 1 comma 66 della legge 107 e non potranno avere una dimensione territoriale comprendente istituzioni scolastiche che appartengono a diverse province; al fine di garantire la più ampia offerta formativa, gli ambiti includeranno istituzioni scolastiche sia del primo che del secondo ciclo in numero ritenuto sufficiente a raggiungere il suddetto scopo; ciascun ambito territoriale non potrà contare meno di 22.000 alunni, salvo specifica deroga ritenuta necessaria per l'impossibilità dell'applicazione dei suddetti criteri.