Ancora poche informazioni dal ministero dell'Istruzione sulla questione della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 dei docenti neoimmessi in ruolo, soprattutto per quelli che non dovranno considerare l'attuale anno scolastico come valido ai fini della prova. Si attende, sulla questione, una nota da parte del Miur che, però, a sei mesi dall'immissione in ruolo di detti insegnanti, tarda ad arrivare. Il problema è particolarmente ingarbugliato dalla circostanzache molti prof sono statiimmessi in ruolo con le fasi del piano straordinario del Governo Renzi del 2016 in un ordine e grado differenteda quello per il qualecontinuano a fare isupplenti per l'anno scolastico in corso.
Per di più, i neoimmessi in ruolo potrebbero non partecipare al piano previsto per il 2016 della mobilità professionaleproprio per la non validità dell'anno di prova. Per chi, poi, è andato ad insegnare in regioni molto distanti dalla provincia di residenza il rischio è quello di rimanerci ancora un anno, rimandando il rientro all'anno scolastico 2017/2018.
Scuola, mobilità professionale preclusa ai neoassunti:a rischio il rientro nella residenza
Per il momento, nel silenzio del ministero dell'Istruzione, gli uffici scolastici si stanno regolando nel non considerare come anno di prova quello attuale se non dovesse essere rispettato il principio generale. E cioè, che la prova è valida solo se viene svoltanello stesso grado di istruzione di quello per il qualel'insegnante è stato immessoin ruolo e per l'identica classe di concorso o, perlomeno, per quella affine.
Gradi scolastici e classi di concorso potrebbero differire, dunque, per chi è di ruolo, ma sta continuando a fare supplenza. Per evitare di doversi spostare dalle regioni meridionaliaquelle settentrionali, molti insegnanti neoassunti hanno accettato la proposta di differimento della presa di servizio di un anno (che avverrà, dunque, a settembre 2016) concessa dal ministero dell'Istruzione, continuando, però, a svolgere supplenza nella Scuola dove avevano iniziato l'anno scolastico.
Condizione indispensabile era che la chiamata fosse per una supplenza annuale, ovvero con contratto a tempo determinato con scadenza fissata perlomeno al 30 giugno 2016.
Scuola, anno di prova e trasferimento a rischio per molti docenti: ecco perché
Gli insegnanti che non hanno potuto usufruire dello stesso vantaggio, che abbiano dovuto accettare di trasferirsi al Nord e che non sanno se l'anno scolastico attuale sia valido come prova, si trovano in una situazione ancora più problematica.
E, senza una nota del ministero, difficilmente questi insegnanti potranno avere una risposta che possa ritenersi ufficiale.In più c'è la questione di come considerare il termine dei 120 giorni di servizio necessari per l'assolvimento dell'anno di prova. Il dubbio, che solo il Miur potrà risolvere, riguarda l'inizio del conteggio:è necessario considerare come primo giorno quello dell'inizio della supplenza annuale oppure il giorno di effettiva assunzione e, dunque, farriferimentoalla decorrenza giuridica?