Il prossimo 16 maggio è fissato il termine ultimo per la presentazione delle schede per l’aggiornamento della graduatoria regionale su base diocesana, come sancito dall’O.M. n. 244/2016.Le Ordinanze Ministeriali (O.M.) sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione detta comandi (ordini) di natura amministrativa che servono per attuare e disciplinare nel dettaglio gli atti aventi forza di legge.

Con una di queste ordinanzeil Ministro dell’Istruzione pro tempore “ordina” alle amministrazioni scolastiche periferiche di procedere alla compilazione di una graduatoria degli insegnanti di religione cattolica di ruoloe dispone, ex legge 186/2003, l’ordinanza ministeriale n.244/2016 determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell’art.

34 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della Scuola.

Nella Regione Lombardia non vi è traccia della pubblicazione di tale graduatoria, nonostante il richiamo alla legge.

Assodato che l’O.M. di cui sopra ha valore vincolante, perché fa riferimento ad una legge e a un contratto, ci si domanda: come è possibile che dopo 8 anni, a differenza di quanto avviene nelle altre Regioni d’Italia, ci si ostini, in Lombardia, ad ometterne le disposizioni?

Cosa dice l’Ordinanza Ministeriale 244/2016 all’art. 10 comma 3 e 4 relativamente agli insegnanti di religione?

1) La graduatoria è regionale e non per Istituzione Scolastica, ed è articolata in ambiti territoriali diocesani;

2) Serve per l’eventuale individuazione dei docenti soprannumerari su base diocesana;

3) Serve per l’eventuale individuazione dei docenti soprannumerari a seguito di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Tale graduatoria regionale, non far venir meno che il docente di religione cattolica sia titolare in diocesi, egli, tuttavia, ha acquisito “titolarità” di fatto nella scuola di attuale servizio, dalla quale si sposta a domanda. La norma vigente, oggettivamente, offre una tutela “debole” per quanto riguarda la scelta di altra sede di servizio (il docente può presentare delle opzioni ma il transito è determinato da quanto disposto nell’Intesa) ma dovrebbe garantire una tutela “forte” circa la garanzia a restare nella sede di servizio se non si produce apposita ed esplicita domanda oppure se permane la disponibilità di ore necessarie a formare la cattedra.

D’altra parte, se il docente non produce domanda oppure se permangono le ore necessarie alla formazione della cattedra perché mai dovrebbe forzatamente essere rimosso e utilizzato in altra sede scolastica?

La Graduatoria, in osservanza del principio di trasparenza, consente di applicare criteri oggettivi (oltre che nella mobilità a domanda) anche per l’individuazione del docente soprannumerario (in caso di riduzione del numero di classi oppure nel caso di “dimensionamento” della particolare istituzione scolastica).

La pubblicazione della Graduatoria consentirebbe allo stesso docente, come avviene per tutti gli altri docenti, di prendere atto della propria posizione (determinata dal punteggio per gli anni di servizio e per i titoli, oltre alle condizioni personali e familiari) e di produrre domanda di utilizzazione presso altra scuola.

Il docente di religione, dichiarato Idoneo dall'autorità ecclesiastica, sottoscrive un contratto di lavoro con l’amministrazione scolastica statale ed è evidente, pertanto, che il suo status professionale sia sottoposto alla norma statale e a quella di diritto canonico per gli aspetti che ne hanno determinato l’attestazione di idoneità.

Lo Snadir Lombardia, struttura della Federazione Gilda-Unams,da mesi ha cercato una via di confronto con l'USR Lombardia, il quale ad oggi, nonostante le diverse sollecitazioni è silente.

I docenti di Religione Cattolica in ruolo ex Legge 186/2003, chiedono di essere trattati così come la legge e le Ordinanze Ministeriali chiedono, senza sconti e nell'assoluta trasparenza. Il 2016 potrà essere finalmente la volta buona?