Numerosi sono gli interrogativi dei docenti precari legati al periodo di ferie spettante con tutte le particolarità del caso e le sfumature da conoscere. Le ferie sono un diritto dei docenti, siano essi precari o assunti a tempo determinato e il Dirigente Scolastico non può imporre la data nelle quali queste devono essere usufruite. Di seguito vediamo quanti giorni di ferie spettano ai docenti in caso di malattia, assenze e maternità.

Ferie insegnanti: come comportarsi in caso di malattia, maternità o assenze

Le ferie non sono decurtate nel loro numero di gg.

spettanti anche in caso di assenze più o meno prolungate dal posto di lavoro per motivi certificati. Tra quest'ultimi figurano anche i periodi usufruiti per maternità, malattia, congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio, personali. Non comportano riduzione dei giorni ferie nemmeno l'avere usufruito di permessi per assenze retribuite quali la malattia che ha visto corrisposto lo stipendio per un importo del 90% o del 50%, né per i congedi parentali retribuiti al 30%. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, che non hanno potuto fruire dei gg di ferie per motivi personali, possono godere degli stessi entro l'anno successivo. In caso di mancato godimento possono essere fruite anche in anni postumi.

I docenti che sono assunti fino al 31/08 sono equiparabili ai docenti assunti a tempo indeterminato. Essi non possono sottrarsi alla fruizione delle ferie – salvo impedimenti – se tra essi qualcuno non ha voluto fruire delle ferie deve farlo con richiesta nei mesi di luglio e agosto. Per i docenti con supplenze brevi o con contratti fino al 30/06non vi è l'obbligo delle ferie, ma i giorni spettanti in tal senso possono essere monetizzati.

Per fare questo calcolo è necessario incrociare due dati: dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Il calcolo va a svantaggio del docente: non si tiene conto delle reali vacanze di diritto ma si calcolano i gg che sarebbero dovuti essere usufruiti e tali giorni vanno tolti dal monte ferie che li spetta al fine di monetizzare quanto rimane.

Si sottrae quindi dal monte ferie spettante i giorni di sospensione delle lezioni durante i quali il docente avrebbe potuto godere dei giorni di vacanze: ciò che resta, se rimane, andrà corrisposto in termini economici. Non vanno sottratti i giorni di chiusura o i giorni festivi. Non vano sottratti quindi il 25 e il 26 dicembre, l'1 o il 6 gennaio, i giorni dedicati alle attività programmate o giorni particolari (collegi docenti, chiusura per neve o disinfestazione) né le domeniche. I docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato o determinato su supplenze possono usufruire delle ferie nei seguenti periodi:

  • dall'1/9 al primo giorno di lezione, secondo il calendario regionale;

  • Vacanze natalizie e pasquali;

  • L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).

  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.