Possono gli statali e il personale della scuola, docenti e impiegati Ata, andare in pensione anticipata con il part-time previsto dalla legge numero 208 del 28 dicembre scorso varato dal Governo Renzi? La risposta è negativa, perché la possibilità di ridurre il proprio orario di lavoro per una percentuale compresa tra il 40 ed il 60 per cento, rinunciando ad una piccola parte dello stipendio e mantenendo inalterati i contributi per la pensione come se si continuasse a lavorare a tempo pieno è prevista solo per i lavoratori del settore privato. Ovvero ai contribuenti non statali che entro la fine del 2018 maturino l'età necessaria (i 66 anni e sette mesi) per andare in pensione di vecchiaiae che, dunque, negli ultimi tre anni di lavoro hanno la facoltà di scelta deltempo parziale.

Altro requisito necessario è l'aver versato almeno venti anni di contributi che, insieme all'età minima, formano quota 83,7.

Part-time pensionistico 2016: esclusi gli statali

Da questa novità di flessibilità pensionisticasono, pertanto, esclusi i dipendenti del pubblico impiego. Tra questi ultimi, insegnanti e dipendenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ad esclusione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi degli istituti scolastici - Dsga) potranno, però, accedere a due forme di part-time, già in vigore negli anni scorsi perché contemplati dal contratto o dalle normative in vigore. Tuttavia, a differenza dei lavoratori del settore privato, la scelta del part-time non contemplaalcuna agevolazione con conseguente perdita non solo dello stipendio, ma anche dei contributi figurativi.

Quali forme di part-time pensionistico per la scuola?

Infatti, con la richiesta di orario part-time, non sottoposto ad alcun vincolo di età e di contributi versati, il personale scolasticoa tempo indeterminato può fare richiesta diriduzione dell'orario di almeno la metà delle ore di servizio, con determinazione dello stipendio e dei contributi al nuovo orario, a meno che il contribuente non proceda con i versamenti volontari per riscattare la quota che non facciapiù parte della retribuzione. In alternativa, si può chiedere il part-time previdenziale previsto dal D.m. numero 331 del 29/07/1997 con mutamento del proprio orario di lavoro se, però, si è in possesso dei requisiti per la pensione anticipata contributiva, ovvero di un numero totale di contributi versati pari a 41 e 10 mesi per le donne ed un anno in più per gli uomini. Tale possibilità è scelta, normalmente, in via del tutto eccezionale dal personale scuola in possesso dei requisiti di anzianità, prima della maturazione di quelli per la pensione di vecchiaia.