Riassumiamo in questo articolo la tempistica di aggiornamentoriguardante la presentazione delle domande per le assegnazioni provvisorie. Il timing è partito con la pubblicazione da parte del Miur della nota numero 19976 dello scorso 22 luglio 2016. Attraverso di questa sono state notificate la date entro le quali presentare la domanda di assegnazione provvisoria. Una tabella riassuntiva è illustrata nella didascalia in calce al presente articolo. Ricordiamo che mediante questa possibilità i docenti che ne faranno richiesta potranno differire la presa di servizio all'anno prossimo.
Tutte le date
Avevamo visto in precedenza le date utili per la presentazione del curriculum per la chiamata diretta. Anche per le domande per avere assegnazioni provvisorie il tutto dovrà concludersi entro il 28 agosto 2016. Si parte con i docenti della Scuola dell'infanzia e primaria che avranno tempo fino al 12 agosto, per passare poi a quelli della secondaria di I e II grado che dovranno provvedere entro il termine indicato all'inizio di questo paragrafo. Personale educativo e insegnanti di religione cattolica avranno a disposizione fino al 5 agosto, mentre il personale appartenente alla categoria ATA dovrà rispettare il termine ultimo del 20 agosto.
Dove e come si presenta la domanda
Gli interessati dovranno spedire la domanda al dirigente scolastico dell'ambito territoriale provinciale (ATP) in cui vige la titolarità.
I moduli occorrenti si trovano su Istanze on Line, con la possibilità di produrre anche in forma cartacea le domande qualora il sito non fosse disponibile. E sempre in forma cartacea dovranno provvedere gli interessati alle assegnazioni provvisorie appartenenti alle categorie del personale educativo e ATA. Si ricorda che non serve dichiarare il punteggio.
Sarà la scuola di servizio a valutare la richiesta.
Fruitori della L. 104/92
La principale novità è quella che distingue chi assiste i figli rispetto a chi assiste i parenti ( i genitori o il coniuge); la precedenza viene data ai primi. Viene anche alzata l'età dei figli per usufruire della precedenza di genitore lavoratore/lavoratrice, dove per le assegnazioni provinciali è estesa fino ai 6 anni, mentre per quelle interprovinciali viene alzata fino a 12 anni.