L’avvocatofebbricitantedeve comunque andare in udienza.Ciò è quanto ha statuito la Cassazione con la recentissima sentenza n. 35258/2016.Il difensore deve presenziare se la malattia non è tale da determinare l’effettiva impossibilità di muoversi dall’abitazione.

Il certificato medico attestante sintomi influenzali e febbre privo di indicazioni in merito alla possibilità di deambulare non è sufficiente affinchè il giudice conceda il rinvio dell’udienza.

Nel caso di specie l’imputato non era stato difeso dal proprio legale in quanto lo stesso aveva richiesto il rinvio dell'udienza allegandoil certificato di malattia.

Il giudice respingeva la richiesta formulata dal legale e pertanto veniva nominato undifensore d’ufficio per l'udienza, all’esito della quale l’imputato veniva condannato.

Pertanto nessuna illegittimitàsi rinverrebbe anchein relazione all’assistenza dell'imputatoprevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

L'apprezzamento del giudice

Si ricorda che nell’apprezzamento della prova dell’impedimento a comparire al dibattimento, la valutazione del giudice, seppure discrezionale, deve esseresorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta, non essendo sufficiente che vi sia una qualsivoglia motivazione alla base del giudizio negativo formulato. Occorre, invece, che tale motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell’impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici.

Conseguentemente, nel disattendere la certificazione medica, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura ed il carattere dell’infermità in essa attestata ed il carattere impeditivo del male certificato (Cass., Sez. V, 15 marzo 1999, n. 213174).

La sentenza della Cassazione

Secondo i giudici di piazza Cavour l'ordinanza cherigetta la richiesta di rinvio del procedimentoper legittimo impedimentoè corretta in quanto il certificato medico non faalcun riferimento alla “sussistenza di patologia assolutamente impediente l'allontanamento dell'abitazione”, peraltro in linea con l'orientamento della giurisprudenza consolidatosi con la sentenza Cass.

n. 3558/2014.

La Corte precisa che è legittimo il provvedimento che nega la richiesta di rinvio sulla scorta di un certificato medico che attesta esiti febbrili senza indicare il grado di febbre né l’impossibilità a muoversi dall’abitazione. Insomma è necessario che l’avvocato sia concretamente impossibilitato a lasciare l’abitazione e che pertanto l’impedimento sia fondato, serio e grave.