Il Miur ha pubblicato lo scorso 1 settembre 2016 una nota (la numero 24306) con la quale impartisce le istruzioni operative per gli uffici competenti atte a disciplinare le supplenze del personale docente, educativo e A.T.A per il nuovo anno scolastico 2016/2017. Poche le novità introdotte dal Miur nella nota che disciplina la stipula dei contratti a termine che possono essere assegnate ai docenti precari delle diverse graduatorie. I cambiamenti sostanziali riguardano il richiamo al comma 131 della L.107 sul cumulo di supplenze e il nuovo corso per la messa a disposizione (MAD).

Contratti a termine

Le supplenze potranno andare anche ai docenti precari delle Gae che abbiano ottenuto dal Consiglio di Stato un decreto monocratico di inserimento con riserva mediante apposizione di clausola risolutiva espressa nel caso di sentenza di merito di revoca. La nota non cita espressamente la possibilità di stipulare incarichi a tempo indeterminato alle stesse condizioni, come invece faceva la nota 5237 del febbraio 2016, ma al tempo stesso non ne viene esclusa. All'atto pratico non c'è nessun cambiamento sostanziale in questa disposizione. Resta dunque confermata la possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato in via prioritaria per i docenti precari delle Gae. Per il resto tutto invariato; la copertura dei posti vacanti e disponibili che non siano stati assegnati ai docenti di ruolo verrà garantita con lo scorrimento progressivo delle graduatorie di istituto di II e III fascia coinvolgendo le graduatorie delle scuole viciniori.

Messa a disposizione

La novità di quest'anno riguarda essenzialmente le assegnazioni sul sostegnoper quei docenti che conseguono la relativa specializzazione tardivamente, ragion per cui potranno rimettere Mad per avere una supplenza. Lo scorso anno, come disciplinava la nota numero 31069 emessa il 25 settembre 2015, occorreva figurare nelle graduatorie di istituto.

Con quella del 1 settembre si limita invece questa possibilità solo a quelli non inseriti in nessuna graduatoria.La disposizione vale solo per chi consegue la specializzazione in ritardo rispetto ai termini. Resta ferma la possibilità di lasciare una supplenza temporanea per una fino al termine delle attività didattiche (o fino all'avente diritto). Resta possibile rimettere Mad sui posti comuni in tutti gli altri casi.