In questi giorni i docenti delle scuole secondarie stanno ricevendo le proposte inerenti alla copertura degli spezzoni fino a sei ore ed è più che mai opportuno puntualizzare la normativa riguardanti la loro assegnazione.
La circolare del 25 settembre 2007 riporta chiaramente come gli spezzoni di cattedra fino alle sei ore debbano andare ai docenti interni. Se, invece, gli spezzoni residui vanno oltre le sei ore, questi vanno attribuiti ai supplenti, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Tribunale di Livorno (N. 443 del 1° settembre 2011).
Ultime news scuola, martedì 27 settembre 2016: chiarimenti sugli spezzoni fino a sei ore
Come pubblicato dal numero odierno di 'Italia Oggi' (martedì 27 settembre), le proposte di lavoro supplementare, quelle relativi agli spezzoni fino a sei ore riguardano esclusivamente i docenti interni a quella Scuola dove risultano effettivamente gli spezzoni. Occorre precisare che, se all'interno di un'istituzione, figurano più istituti, lo spezzone dovrà essere assegnato solamente a un docente dell'istituto dove è sorta tale esigenza. Esempio: se una scuola comprende sia il liceo classico che quello scientifico e lo spezzone da coprire riguarda lo scientifico, i docenti che avranno diritto a ricevere la proposta saranno solamente quelli che lavorano nel liceo scientifico.
Ore eccedenti: priorità va data ai docenti precari se la loro cattedra è incompleta
La normativa, inoltre, non pone differenze tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, fermo restando che, in ogni caso, questi ultimi hanno priorità rispetto ai colleghi di ruolo, se non dovessero risultare titolari di un contratto di supplenza ad orario intero.
Tale priorità è prevista dall'ultima circolare N.
25141 del 10 agosto scorso, nella quale la proposta, in via prioritaria, fatta al supplente che presta servizio nella stessa scuola ove sorge la disponibilità dello spezzone, è giustificata dalla possibilità di dar modo al supplente stesso di poter lavorare ad orario pieno o, comunque, per più ore.
Ricordiamo, infine, che attraverso la nota 33247 del 4 aprile scorso, il Ministero dell'Economia ha specificato che le ore eccedenti vengano pagate al massimo sino al 30 giugno e non più sino al 31 agosto, così come avveniva in precedenza.