Non si sa come, ma ancora oggi in Italia c’è qualcuno che svolge più lavori contemporaneamente. Oltre a quello di insegnante, infatti, nei pomeriggi e nei ritagli di tempo, alcuni di loro, riescono persino a vestire i panni dei liberi professionisti. Per onore del vero, questi ‘stacanovisti’ del Lavoro 24 ore su 24 sono rimasti in pochi, sia per l’eccessivo tempo che si trascorre tra le pareti degli edifici scolastici, anche nelle ore pomeridiane, sia per la mancanza di incarichi professionali. Quelli, oramai fanno parte di un lontanissimo ricordo.
Parliamo, in particolare, dei docenti che possiedono titoli di laurea nel settore tecnico (Agronomi, Geologi, Architetti e Ingegneri). Non si può dire lo stesso per gli Avvocati, dato che i contenziosi, in Italia, nell'ultimo anno, sono cresciuti in maniera esponenziale, grazie anche al Governo Renzi. Ebbene, per quanto concerne tali lavoratori con doppio incarico, ogni anno è obbligatorio presentare un’apposita dichiarazione/istanza al proprio Dirigente Scolastico, affinché lo stesso conceda loro l’autorizzazione per svolgere regolarmente l’attività professionale in oggetto.
Come chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417
L’istanza di cui al paragrafo precedente, resa ai sensi e per gli effetti dell’art.
92 del D.P.R. n.417 dell’1 giugno 1974, va indirizzata, su carta intestata, al Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità; tale richiesta sarà presentata parimenti anche nel caso in cui il docente prestasse servizio in più Istituzioni Scolastiche (completamento di cattedre con orario esterno). All'interno del documento in questione dovrà riportarsi, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, anche la duplice condizione lavorativa in cui lo stesso si trova.
Nella fattispecie, l’insegnante oltre ad essere dipendente della Pubblica Amministrazione per le ore di servizio contrattuali (solitamente 18 ore) sarà anche lavoratore autonomo, in qualità di libero professionista. Nella dichiarazione si dovrà specificare di svolgere contemporaneamente anche l’attività professionale, qualificando la tipologia e specificando che tale condizione professionale non sia di pregiudizio nei confronti dell’incarico di docente.
Lo stesso documento va predisposto, obbligatoriamente, anche per i docenti a tempo determinato.
Il contenuto della ‘dichiarazione/richiesta’
Facciamo un esempio concreto. Nella prima parte, quella relativa alla dichiarazione dell’attività professionale svolta dovrà riportarsi quanto segue: “dichiara di svolgere anche l’attività professionale di Architetto e che la stessa non risulta incompatibile con l’attività di insegnante”. Per quanto riguarda, invece, la parte che attiene alla richiesta autorizzativa da parte del Capo d'Istituto, si dovrà specificare: “chiede l’autorizzazione all'esercizio della Libera Professione di architetto, garantendo che la stessa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio…”.
La dichiarazione/istanza va protocollata presso la segreteria del personale della scuola, sin dai primi giorni dell’inizio dell’anno scolastico. Il Dirigente Scolastico, letto il contenuto ed esaminata la richiesta del docente, esprimerà il proprio parere sull'esito positivo o negativo dell'atto presentato.
Utilità dell’Autorizzazione per lo svolgimento contemporaneo della libera professione
L’atto autorizzativo o il semplice 'visto si autorizza', posto in calce alla copia dell’istanza presentata e resa ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, ritornerà utile al docente che svolge anche la libera professione, allorquando lo stesso dovrà presentare apposita istanza per la liquidazione di una parcella professionale presso il proprio Ordine o Collegio Professionale di appartenenza.