In data 2 novembre 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito, attraverso la nota n. 20317, le prime risposte ai dubbi più spinosi in materia di lavoro accessorio (quello, cioè, pagato dal datore di lavoro mediante l’uso dei voucher).

L’intento di tale atto è quello di far luce su problematiche che in questi giorni sono state oggetto di forti discussioni quali, ad esempio, le modalità e le ipotesi in cui le comunicazioni telematiche devono/non devono essere effettuate e le sanzioni in caso di loro mancata/errata trasmissione

Sintesi delle FAQ emanate in materia di lavoro accessorio

Si elencano di seguito le delucidazioni fornite dal Ministero del Lavoro:

  1. In caso di attività svolta dal prestatore di lavoro per tutto l’arco della settimana, l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può essere adempiuto inviando una sola comunicazione inerente tutte le giornate; essa, tuttavia, varia a seconda che il datore di lavoro rientri o meno nella categoria degli agricoli, infatti:
    • Nella prima ipotesi (Datori di Lavoro agricoli), la comunicazione può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e senza la necessita di specificare, all’interno della stessa, orari di inizio e fine attività;
    • Nella seconda ipotesi (datori di lavoro non agricoli), devono essere indicate specificamente tutte le giornate interessate, nonchè il luogo e l’ora di inizio e fine delle singole prestazioni

Si precisa che non si presenta la necessità di presentare più comunicazioni neanche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga effettuata nello stesso giorno in due fasce orarie diverse; basterà infatti menzionare queste all’interno della medesima comunicazione

  1. Le comunicazioni potranno riguardare anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti
  2. Nel caso in cui si presenti la necessità di informare l’Ispettorato del Lavoro circa variazioni riguardanti una prestazione accessoria i cui dati sono già stati trasmessi, si dovrà provvedere alla relativa comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio delle attività a cui si riferiscono.
  3. Ogni mancata comunicazione di variazione di nome, luogo e tempo di impiego del lavoratore nei termini sopra esposti verrà sanzionata Art. 49, co. 3, D.L. n. 81 del 2015; nel caso in cui tuttavia subentri l’ipotesi di maxi-sanzione per lavoro nero, a seguito di omissione completa di comunicazione, la prima non sarà applicata in quanto assorbita dalla seconda;
  4. I soggetti non rientranti nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro; dovranno tuttavia provvedere comunque alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
  5. La sede dell’Ispettorato del Lavoro a cui va inviata la comunicazione si determina in base al luogo di svolgimento della prestazione. Si precisa che nel caso in cui la stessa venga trasmessa ad una sede diversa, il committente avrà comunque la possibilità di provare l’adempimento dell’obbligo.