Si potrà presentare entro il 31 dicembre 2016 la domanda di ricostruzione di carriera dei docenti della Scuola che hanno superato l'anno di prova. La nuova scadenza è inclusa nella legge sulla Buona scuola varata il 13 luglio 2015 dal Governo Renzi: tuttavia non si tratta di un termine perentorio dal momento che la prescrizione è prevista entro il decimo anno dalla decorrenza del diritto. Inoltre, al momento dell'accettazione della domanda di riconoscimento della carriera ai docenti di ruolo non vengono riconosciuti tutti gli anni di servizio svolto prima del ruolo, ma occorre distinguere i periodi secondo determinate regole.

Domanda di riconoscimento della carriera dei docenti scuola: scadenza

Potranno fare domanda di ricostruzione di carriera gli insegnanti di ruolo che, alla data del 31 agosto 2016 (o al termine di agosto degli anni precedenti per i docenti che non avessero presentato domanda negli scorsi anni), abbiano superato l'anno di prova. L'anno di prova dovrà essere, pertanto, calcolato dall'assunzione in ruolo del docente al successivo 31 agosto e si matura con il servizio effettivo di centoottanta giorni. In altre parole, non è sufficiente che il docente abbia superato il colloquio conclusivo, ma dovrà essere anche decorso il tempo imposto per legge entro la fine del mese di agosto. Inoltre, il provvedimento definitivo di accettazione della ricostruzione di carriera dovrà essere emesso dai presidi delle scuole entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, così come prescritto dalla nuova normativa riguardante i provvedimenti amministrativi.

Ricostruzione carriera docenti 2016/17: il calcolo del preruolo

La domanda di ricostruzione della carriera dei docenti comporta una diversa valutazione degli anni di servizio di preruolo. Infatti, secondo quanto prescritto dall'articolo numero 485 del Testo unico della Scuola, il riconoscimento avviene al cento per cento per i primi quattro anni di servizio prestato dai docenti delle scuole secondarie presso istituti statali o parificati, compresi quelli all'estero e gli istituti artistici, ai fini economici e giuridici. L'eventuale periodo di eccedenza è riconosciuto, invece, per i 2/3 e l'ultimo terzo è conteggiato solo per finalità economiche.