Reiterare i contratti a scadenza nella Scuola a docenti precari e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) costituisce abuso se, in conseguenza dei continui rinnovi, il totale della durata dei contratti supera i trentasei mesi. E' su questa regola che stanno decidendo i giudici della Corte di Cassazione che, con l'ultima sentenza depositata ieri, 7 settembre 2016, la numero 22552, decretano la situazione di abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola, nonché le sanzioni che andranno applicate conseguentemente.

Abuso contratti a termine nella scuola: le sentenze a favore dei docenti precari

Nel dettaglio, gli abusi di durata contrattuale delle supplenze nella scuola oltre i 36 mesi vagliati dalla Cassazione sono quelli a partire dal 10 luglio del 2001, data di scadenza per i Paesi europei di adeguarsi alla direttiva comunitaria. Per il futuro, invece, dopo l'intervento della Corte di Giustizia europea di due anni fa, è intervenuta già la legge sulla Buona scuola di Renzi e la sentenza numero 186/2016 della Corte costituzionale: secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero dell'Istruzione, il limite dei trentasei mesi per le supplenze dovrà essere conteggiato a partire dal 1° settembre 2016, cioè dall'inizio del corrente anno scolastico.

Per il pregresso, e cioè per i docenti precari che hanno presentato ricorso e per quelli che potrebbero chiedere il risarcimento, la Cassazione ha stabilito che, qualora si dovesse configurare la violazione del tetto dei 36 mesi, il precario dovrà avere giusto riconoscimento: ovvero, potrebbe essere sufficiente la stabilizzazione nella scuolaanche tramite la procedura di selezione qualora avvenga in tempi congrui.

In assenza di tale procedura, il precario dovrà essere risarcito del danno che ha subito.

Precariscuola: quando l'assunzione e quando il risarcimento per il limite dei 36 mesi

Pertanto, a seguito delle sette sentenze finora emanate dalla Cassazione sul reiterato utilizzo dei supplenti nella scuola, il limite da considerare dei 36 mesi a partire dal 10 luglio 2001 è stato deciso sulla base del lasso temporale stabilito dalla legge per indire i nuovi concorsi degli insegnanti nella scuola, ma anche come tetto massimo per reiterare i contratti a termine nel settore privato.

In riferimento alle conseguenze dell'abuso, invece, la stabilizzazione a tempo indeterminato potrà essere considerata efficace solo se avvenga entro un periodo di tempo giudicabile breve, eventualmente inserendo il docente in un percorso finalizzato alla stabilizzazione. L'offerta di una generica chance di possibilità di assunzione, invece, non potrà essere reputata un risarcimento adeguato. In questo caso, il docente precario potrà chiedere che gli venga risarcito il danno.