Il Freedom Of Information Act (introdotto con D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) entrato in vigore il 23.12.2016 ha stabilito le nuove norme per il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di prendere visione ed estrarre copia gratuitamente dei documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

Modalità di accesso ed oggetto della richiesta

Il diritto spetta a prescindere da una personale motivazione. Con la nuova normativa il principio di trasparenza della pubblica amministrazione sembra prevalere su quello di tutela della privacy. Infatti il diritto di accesso agli atti è attribuito a ciascun cittadino e non è richiesto alcun interesse concreto a conoscere gli atti.

Il diritto è esercitato in forma gratuita tranne che per il costo materiale della copia cartacea.

La richiesta va presentata in formato cartaceo o telematicamente tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblio (URP) istituito presso la relativa amministrazione o direttamente all’Ufficio che detiene i documenti e le notizie alle quali si vuole accedere.

E’ possibile richiedere l’accesso a tutti i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni (statali, regionali e locali).

Alcuni dati ed informazioni invece sono già presenti sui siti istituzionali degli Enti in virtù degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (cd. “amministrazione trasparente”).

La risposta, il rifiuto motivato in caso di pregiudizio agli interessi privati e pubblici

L'amministrazione è tenuta a rispondere entro 30 giorni, in caso di omessa risposta l’istanza si considera accolta (cd. silenzio-assenso). L’amministrazione ha la possibilità di negare l’accesso quando possa determinare pregiudizi ad interessi pubblici o di privati.

Interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati sono rappresentati dal segreto di Stato, sicurezza pubblica e dine pubblico, stabilità economica dello Stato, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari.

Per quanto riguarda invece gli interessi privati che l’amministrazione potrebbe ritenere pregiudicati in caso di accesso ricordiamo: dati personali, segretezza di corrispondenza, ed altri informazioni commerciali del singolo o della società.

In ogni caso è necessario che il diniego sia motivato di modo che il richiedente abbia la possibilità di contestare attraverso una istanza di riesame inoltrata al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, il quale a sua volta si pronuncerà con provvedimento adeguatamente motivato.

Ricorso al TAR o al difensore civico

Il richiedente, al quale sia stato negato l’accesso (dall’ufficio o in seconda istanza dal Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza) oppure in caso di mancata risposta dell'amministrazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta, può esperire ricorso al TAR con i relativi costi di giustizia.

Qualora l’Ufficio destinatario della richiesta di accesso sia una amministrazione regionale o locale è possibile presentare ricorso anche al difensore civico istituito nel relativo territorio (regionale o provinciale).

Tale ricorso è gratuito.

Le direttive dell’ANAC

L’autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha stabilito anche le direttive di concerto con il garante della privacy, in particolare ha previsto l’obbligo per le amministrazioni di istituire un ufficio per l’accesso civico, la formazione del registro delle richieste di accesso, ed il dovere di aggiornare i regolamenti interni in merito alla conoscenza dei dati e degli atti.

Per evitare rischi per la privacy degli altri soggetti (diversi dal richiedente) è stato prevista anche la possibilità per l’amministrazione di utilizzare gli omissis in modo da “oscurare” i relativi nomi.