La recente sentenza n. 3831/2016 della CTR Lombardia ha chiarito che la cartella è nulla se Equitalia non conserva (oltre la cartella esattoriale) anche la relata di notifica in originale. Quando il contribuente impugna una cartella (specie per difetto di notifica) Equitalia ha il dovere di esibire in originale sia la cartella impugnata che la relata di notifica, in caso contrario la cartella sarà annullata per difetto di notifica, non essendo sufficiente la produzione della sola copia della relata.

Non è sempre necessario ricorrere al giudice per far annullare la cartella

Ci sono casi in cui sorgono fondati dubbi sulla legittimità della cartella ed è consentito al contribuente chiedere la sospensione della riscossione, attivando in tal modo una procedura che potrebbe comportare anche l’annullamento d’ufficio della cartella. Tale possibilità è stata prevista dall’ art. 1, co. 537-544 L. 228/2012 (modificato dal D.Lgs. 159/15).

Dove reperire e come presentare la domanda

E’ sufficiente presentare un’apposita istanza (ed una sola volta) reperibile sul sito stesso di Equitalia s.p.a. da presentare agli sportelli del medesimo ufficio, compilarlasempre online nella sezione “cittadino”, spedirla tramite raccomandata o da inoltrare tramite email.

La presentazione dell’istanza non richiede alcun costo e non richiede l’assistenza di un avvocato. Il termine per la presentazione è di 60 giorni e decorre dalla notifica della cartella.

I vantaggi

La presentazione della richiesta di sospensione comporterà indubbi vantaggi per il contribuente in quanto si eviterà la prosecuzione dell’azione esecutiva (ad esempio il pignoramento, fermo dell’auto o iscrizione di ipoteca sull’immobile), obbligando l’agente di riscossione a sospendere l’azione esecutiva nel caso in cui la pretesa sia del tutto infondata, come nel caso di un debito già pagato.

La procedura non comporta alcun costo. E, cosa più importante, nel caso in cui Equitalia non risponda alla nostra istanza entro 220 giorni, il suo atteggiamento inerte implicherà l’annullamento automatico della cartella. Equitalia ha l’onere di comunicare l’esito positivo o negativo dell’istanza, in caso di mancata comunicazione (sia positiva che negativa) l’istanza si considera accolta e la cartella annullata in automatico.

In quali casi è possibile presentare la domanda

La legge indica in modo specifico per quali “errori” è possibile presentare la domanda:

1- prescrizione del credito o decadenza prima dell’emissione del ruolo esecutivo;

2- esiste un provvedimento di sgravio antecedente alla cartella notificata;

3- la somma indicata in cartella è stata sospesa o annullata da un precedente provvedimento del giudice (sentenza o sospensione della cartella);

4- il debito è stato già pagato in epoca anteriore alla notifica della cartella.

Dal momento di presentazione della richiesta Equitalia la comunica entro dieci giorni all’Ente creditore per le verifiche del caso. In ogni caso ha 220 giorni per rispondere: in caso di mancata risposta la cartella si considera annullata.

Attenzione alle comunicazioni false: il contribuente che allega documenti falsi a sostegno della propria istanza incorre in responsabilità penale e rischia una pesante sanzione che arriva fino al 200% del debito.