In Italia gli orari per la visita fiscale, cioè quando viene a casa il medico che deve certificare lo stato di malattia che ha causato l’assenza del lavoratore dal posto di Lavoro, sono diversi tra settore privato e pubblico. Le differenze tra i due più grandi contenitori di lavoratori subordinati non si ferma solo agli orari, ma si estende anche ad altri aspetti del meccanismo. Dal punto di vista degli orari, nonostante le voci e le notizie più o meno false, nulla è cambiato e niente si è inasprito per quanto concerne la visita fiscale. Ci sono però alcune novità che sono entrate in azione col nuovo anno che è necessario capire.

Orari ufficiali

Come dicevamo, la distinzione tra dipendenti del settore pubblico e privato è netta in materia malattia e visita fiscale conseguente. Tra i lavoratori pubblici troviamo, insegnati, docenti, militari, polizia, scuola, sanità, ministeri e così via. Nell’universo del lavoro privato invece, tutte gli altri settori, dal chimico ai metalmeccanici, dal turismo al manifatturiero, ma anche banche e Poste tanto per citarne alcuni. Per i lavoratori statali, le fasce orarie di reperibilità presso il proprio domicilio sono:

  • Il mattino dalle 09:00 alle 13:00
  • Il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00

Diversi gli orari nel settore privato:

  • Il mattino dalle 10:00 alle 12:00
  • Il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00

Una cosa che va sottolineata è che questi sono gli orari in cui il lavoratore deve restare a casa per una eventuale visita, anche se trattasi di sabato, domenica o giorni festivi come natale, pasqua e così via.

Inoltre, la visita può avvenire anche il primo giorno di malattia. E’ lo Statuto dei Lavoratori, che prevede la facoltà del datore di lavoro o dell'Inps di richiedere il controllo per colui che si assenta dal lavoro e costui, deve garantire la sua presenza presso il domicilio comunicato con il certificato medico di malattia, durante queste ore.

Eventuali assenze per motivi gravi, necessitano di opportune giustificazioni come possono essere dei certificati medici del medico curante nel caso l’uscita sia stata necessaria proprio per recarsi dal proprio dottore di famiglia.

Esenzioni

Un decreto attuativo del Jobs Act che recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha inserito alcune eccezioni alla reperibilità forzata al proprio domicilio nel settore privato.

Non devono per forza di cose restare a casa i lavoratori che hanno:

  • Patologie gravi che ne mettono a rischio la vita senza opportune ed urgenti terapie
  • Patologie collegate a situazioni di invalidità accertata a partire dal 67%

Di recente inoltre, la Cassazione ha anche emanato una sentenza che di fatto libera dall’obbligo giornaliero di reperibilità, il lavoratore che è stato già controllato e trovato in casa per la visita e dalla quale il medico fiscale ha confermato la malattia. In questo caso però è necessario che l’eventuale uscita di casa del lavoratore non ne pregiudichi la più rapida guarigione. Per dipendenti statali, carabinieri, militari, impiegati dei comuni o delle regioni, professori e maestri, medici, dottori e infermieri e via dicendo, era già attiva la deroga alla presenza in casa nel caso di visita già effettuata.

Inoltre, i dipendenti della PA, possono scavalcare l’obbligo se:

  • la malattia deriva da causa di servizio o da infortuni sul lavoro
  • per patologie che necessitino di interventi salvavita
  • casi di invalidità certificata pari o superiore al 67%