Nuovo cambio di rotta della Cassazione con l'ultima sentenza depositata il 29 dicembre scorso (n. 27384). Infatti, circa un mese fa, con un'altra sentenza era stato negato il risarcimento per i docenti che avevano stipulato contratti a termine nella #Scuola. In sostanza, la Corte nella precedente sentenza escludeva non solo la possibilità di conversione dei contratti di lavoro a termine, ma anche il risarcimento del danno.
Nuova sentenza: cambio di rotta!
Dal Sole24Ore si apprende questa ultima novità giurisprudenziale. La Cassazione ora, con la sentenza n.
27384 del 2016, depositata lo scorso 29 dicembre, ha confermato l'indirizzo secondo il quale sono da ritenere illegittimi i contratti a termine nel comparto della Scuola se vengono prorogati per oltre tre anni.
Quindi, si deve riconosce il diritto al risarcimento agli insegnanti supplenti che hanno avuto contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi. La Corte, esprimendosi nuovamente in favore di un'insegnante precaria di Roma che per sei anni, dal 2002 al 2008, si era vista riconfermare il contratto di lavoro a termine, ha ribadito che è abusiva la reiterazione protratta dei contratti a termine oltre il termine di 36 mesi e finalizzata a coprire posti vacanti nella pianta organica.
La motivazione dei Giudici della Corte di Cassazione
Per i giudici della Corte di Cassazione inoltre, come si evince nella sentenza «la disciplina è stata modificata, questa volta in modo significativo, dalla legge n.107/2015 che ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento; ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi su base regionale in base alle necessità espresse dalle istituzioni scolastiche; ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali; ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi».
Sì al risarcimento, No alla stabilizzazione
Tuttavia, ha affermato la Suprema corte, per gli insegnanti precari non può esserci altra compensazione oltre al risarcimento del danno. Nel pubblico impiego, infatti, non è prevista la stabilizzazione di un contratto di lavoro su ordine del giudice. Se così fosse, si eluderebbe la norma costituzionale che impone l'assunzione nella pubblica amministrazione previo superamento del pubblico concorso.
Quindi, il precario resta precario, ma almeno ha diritto ad un risarcimento che varia da 2,5 a 12 mensilità a seconda del numero delle volte in cui è stato reiterato il contratto a termine.
Dunque, per gli insegnanti che hanno avuto contratti di 36 mesi si prospetta solo la via del risarcimento dei danni. Almeno questa magra consolazione.