Le regole messe a punto nell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018 riguardano anche i docenti con incarichi triennali. Non tutti i contorni sono chiari, ma vi sono alcune certezze su cui possiamo basarci per comprendere meglio come funzioneranno i trasferimenti. Prima fra tutte, è certo che anche per questa categoria vale la deroga al vincolo triennale, per cui non saranno obbligati a restare per l'intero triennio nella scuola nella quale prestano attualmente servizio. Possono partecipare alla mobilità. Con quali possibilità?

Come funziona per i docenti con incarico triennale la mobilità 2017/2018?

I docenti con incarico triennale che partecipano alla mobilità 2017/2018, possono cambiare la scuola presso cui prestano attualmente servizio, tramite trasferimento. Possono anche cambiare la titolarità, abbandonando quella di ambito a favore di quella di scuola, naturalmente solo se vengono soddisfatti nelle preferenze espresse in fase di domanda. Fra le preferenze su scuola inserite non può essere inclusa quella in cui si presta attualmente servizio, come stabilito dall'articolo 3 dell'ipotesi di CCNI. Questo chiarisce il fatto che non sarà possibile acquisire la titolarità della scuola in cui si ha attualmente l'incarico triennale.

Aspetti da chiarire

Il Miur deve invece chiarire altri aspetti in merito alle possibilità che la mobilità 2017/18 offre ai docenti con incarichi triennali. Possono mantenere la titolarità su ambito, ma cambiare scuola di servizio? Se così fosse, non si dovrebbe presentare domanda di trasferimento, ma ottenere questa possibilità nella fase della chiamata diretta. Per conoscere la risposta al quesito bisogna attendere l'esito della contrattazione con i sindacati e le decisioni finali del Miur. Quella sulla chiamata diretta è una partita importante, che potrebbe mettere fine alle polemiche dello scorso anno. Oppure, no?

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