Manca poco alla scadenza della presentazione della domanda per i docenti che vogliono inserirsi nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2020.
Molti insegnanti sono attualmente alle prese con la compilazione delle domande ed è in queste occasioni che emergono dubbi e incertezze. Meglio chiarirli, anche perché, qualora si compilassero male le domande, si rischierebbe di rimanere esclusi dalle graduatorie.
Docenti con contratto fino al 30 giugno
Occorre ricordare che, relativamente all'anno scolastico 2016/2017, dunque quello appena trascorso, sarà valutato il servizio fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
Sono parecchi insegnanti che hanno un contratto in corso, più precisamente con scadenza il 30 giugno o il 31 agosto. Considerata la data di scadenza della presentazione della domanda, che cade il 24 giugno del corrente anno, chi ha un contratto con le scadenze di cui sopra, deve dichiarare la data di scadenza effettiva del contratto o, se lo ritiene opportuno, può indicare il numero dei giorni valutabili ai fini del punteggio.
Come si calcola il servizio in termini di punteggio
I docenti che hanno prestato servizio per un minimo di 180 giorni, dunque sei mesi, vedranno valutato il proprio servizio come un anno scolastico considerato per intero. Viene valutato anche il servizio prestato dal primo febbraio fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle attività della Scuola dell'infanzia.
Questo servizio però, per essere valutato, deve essere stato svolto in modo ininterrotto.
Se ne deduce che il periodo di servizio massimo che verrà valutato è di mesi 6, con punteggio massimo di punti 12, cioè 2 punti per ogni mese o per frazione di 16 giorni.
Nelle scuole di tipo statale o paritario, il servizio sarà valutato per intero, dunque 2 punti al mese.
Mentre il servizio svolto nelle scuole non paritarie verrà valutato per metà. Dunque 1 punto al mese.
Inoltre, per coloro che hanno svolto servizio in centri di formazione professionale, il punteggio sarà valutato come quello statale, ma soltanto se è stato svolto a partire dall'anno scolastico 2008/2009, e in modo specifico per i corsi accreditati dalle Regioni e che assolvono l'obbligo scolastico.
I servizi che non possono essere valutati sono tutti quelli che sono stati svolti senza titolo di studio. E ancora i servizi prestati alla scuola primaria o dell'infanzia non valgono per la scuola secondaria. Lo stesso vale per i servizi alla secondaria che non valgono per la primaria.