Negli ultimi giorni si sta assistendo ad una serie di speculazioni su come possano essere i nuovi buoni Lavoro necessari per remunerare le prestazioni occasionali. È per questo motivo che è intervenuta sul punto una preziosissima ed illuminante circolare Inps che chiarisce alcuni concetti prima poco trasparenti. Analizziamo nel dettaglio i punti fondamentali.
"Presto" fatto
La nuova tipologia contrattuale viene identificata con il nome "Presto" ed avrà un arduo compito: cercare di fare meglio degli ormai obsoleti voucher che tutti conoscono. La data che Tito Boeri ha specificato all'interno della relazione INPS è quella del 10 luglio, giorno in cui si darà il via alla procedura telematica necessaria per mettere insieme i primi buoni lavoro.
Il valore del buono da corrispondere al lavoratore resta di 10 euro (comprensivo di 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio INAIL nonché di 0,10 euro di diversi oneri gestionali) a fronte di un totale netto attribuito al lavoratore di 8 euro.
Il contratto occasionale avrà una soglia limite minima per il compenso (che non potrà essere inferiore a 36 euro anche se le ore prestate dovessero essere inferiori) che è fissato a 9 euro minimi su base oraria. Il costo del lavoro per l'utilizzatore del servizio, tuttavia, non sarà di soli 9 euro dato che dovranno essere aggiunti gli importi di contribuzione che faranno lievitare il costo della prestazione a più di 12 euro all'ora.
Limiti massimi
Sono stati predisposti dei limiti economici per la fruizione di questo nuovo "inquadramento" che prevedono diversi importi:
- 5 mila euro annui incassabili da ciascun lavoratore (di cui massimo 2500 euro annui incassabili da ciascun utilizzatore);
- per l'utilizzatore, il limite è di 5 mila euro netti annui per le prestazioni da parte di tutto il personale che lavorerà occasionalmente.
Per evitare forme di abusi, è stata prevista la possibilità da parte del lavoratore di confermare l'effettiva collaborazione occasionale tramite la procedura telematica dell'INPS che sarà apprestata entro la fine del mese e che, eventualmente, potrà rendere inefficace l'eventuale revoca - ulteriore possibilità prevista per l'utilizzatore - della prestazione occasionale che verrà resa possibile entro i tre giorni seguenti all'attività da svolgere.
Si tratta di un flebile strumento di tutela per il lavoratore che in questo modo non vedrà annullata e compromessa la sua corresponsione per il lavoro occasionale svolto. Sicuramente non mancheranno perplessità e dubbi in ordine alla nuova disciplina che ricalca molto la disciplina "estraniata" dall'ordinamento del lavoro italiano. La circolare INPS è molto dettagliata ed è facilmente consultabile in rete.